STRATEGIA DIFENSIVA – La scelta spetta all’avvocato purché sia giuridicamente plausibile


overlay.jpegIn tema di responsabilità dell’avvocato verso il cliente, è configurabile un’imperizia del professionista allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal Giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell’esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità – in astratto o con riferimento al caso concreto – tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente. Così la Cassazione Civile, Sezione Terza, con ordinanza n. 30169/18, depositata il 22 novembre 2018.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Milano è stato parzialmente respinta l’impugnazione dal medesimo promossa avverso la Sentenza di primo grado all’esito della vertenza promossa nei confronti del proprio legale al fine di far valere la sua responsabilità professionale in un’azione di opposizione a decreto ingiuntivo definita con dichiarazione di improcedibilità per tardività dell’iscrizione a ruolo della citazione.
Per quanto qui di interesse, la Sentenza della Corte territoriale, confermando solo in parte la decisione di primo grado di respingimento della domanda risarcitoria, ha ritenuto che, da una parte, il compenso per la prestazione non era dovuta al professionista stante l’evidente errore commesso nell’espletare la difesa e, quanto all’ulteriore danno lamentato dal cliente, non fosse sufficientemente provato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avesse una probabilità di essere accolto.
Per tale ragione la Corte di Appello ha ritenuto che dovesse essere restituito all’attore il solo anticipo del corrispettivo versato.

Il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando, tra l’altro, che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di un punto dirimente rappresentato dal fatto che il legale si sarebbe reso colpevole di non aver rappresentato al cliente che l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe stato fondato su punti di fatto e di diritto che avevamo poche, se non nulle, probabilità di essere accolte.
Rigettando il ricorso, gli Ermellini hanno precisato preliminarmente che, quanto al giudizio di responsabilità per l’attività professionale che gli compete, la responsabilità del prestatore d’opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova,  da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio asseritamente patito dal cliente, formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.
E sotto tale aspetto la Sentenza di merito, secondo i Giudici di legittimità, si pone in linea con detto principio, peraltro a più riprese ribadito dalla Corte di Cassazione, circa gli oneri di prova correlati a una responsabilità per inadempimento del mandato alle liti e alla prova del nesso causale della responsabilità professionale dell’Avvocato nel gestire il mandato alle liti, quest’ultima gravante sulla parte che agisce.
Inoltre, avendo il ricorrente lamentato altresì di non essere stato preventivamente informato che la lite sarebbe stata “inutile e costosa”, la Corte di Cassazione ha statuito che l’obbligazione dell’Avvocato costituisce un’obbligazione di mezzi, ove il comportamento diligente del professionista si misura in relazione alle caratteristiche della lite e all’interesse del cliente a coltivarla e non solo in base al prevedibile esito della lite, oltre al fatto che, come da altrettanto univoco orientamento giurisprudenziale, costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale.
In conclusione, la Corte sostiene che, in un ordinamento ove non vige la regola dello stare decisis, tipica degli ordinamenti di common law, ed è garantito un doppio grado di merito e un giudizio di legittimità, il fatto che i precedenti giurisprudenziali – oramai agevolmente reperibili su Internet – siano tesi a garantire un’uniforme applicazione e interpretazione del diritto, e dunque una prevedibilità delle decisioni, non significa che l’avvocato, nella strategia difensiva che discrezionalmente sceglie e assume nell’interesse del cliente, sia tenuto ad avviare controversie solo sulla base di un pronostico di esito favorevole, ma sia bensì obbligato a valutare, prima di accettare il mandato alla lite, l’interesse del cliente a coltivare la lite nonostante la sussistenza di precedenti sfavorevoli e/o di strumenti conciliatori, tenendo una condotta processuale di continua attenzione all’interesse del cliente, al fine di comprimere rischi di attesa, costi inutili e condanne al risarcimento della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

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