CORTE COSTITUZIONALE – MANCATA DEPENALIZZAZIONE DEL REATO DI MINACCIA NON GRAVE


judge-3665164_960_720La Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 d.lgs. n. 7/2016, in materia di abrogazione dei reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, sollevata dal Tribunale di Pistoia, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 Cost.. In particolare, i reati oggetto della pronuncia sono quello di ingiuria e quello di minaccia non grave.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif Corte Costituzionale con sentenza n. 216/18, depositata il 26 novembre 2018

Il Tribunale di Pistoia solleva questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 d.lgs. n. 7/2016, in relazione agli artt. 3, 25 e 70 Cost., il quale dispone che «[s]ono abrogati i seguenti articoli del codice penale: a) 485; b) 486; c) 594; d) 627; e) 647».
In particolare il Tribunale, nel decidere in un giudizio penale nei confronti di due imputati chiamati a rispondere dei reati di ingiuria e minaccia e osservato che la norma censurata prevede la depenalizzazione solo del primo illecito, sostiene che tale disposizione contrasterebbe con il principio di uguaglianza, disciplinando in modo diverso due situazioni omogenee.
Inoltre sembrano violati anche gli artt. 25 e 70 Cost. sotto il profilo dell’eccesso di delega, poiché la disposizione censurata ha abrogato solo il reato di ingiuria e non anche quello di minaccia non grave, pur essendo prevista la sola sanzione pecuniaria per entrambi. 

In primo luogo, la Corte Costituzionale sottolinea che il trattamento differenziato tra i due reati è nella legge delega e non nella disposizione censurata del su richiamato decreto legislativo. Quindi la scelta di differenziare i due reati, di ingiuria e di minaccia non grave, sarebbe ascrivibile al legislatore della legge delega «le cui valutazioni di natura politica rientrano nell’uso del potere discrezionale del Parlamento ex art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) – e non già al Governo che ha emanato il decreto legislativo».
Dunque il Tribunale censurando la disposizione del d.lgs. n. 7/2016 incorre in un’aberratio ictus «con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento a tutti i parametri evocati». 

In secondo luogo, con riferimento alla questione che ha ad oggetto la mancata depenalizzazione del reato di minaccia non grave, per la Corte Costituzionale anche essa è inammissibile per aberratio ictus. Infatti l’art. 1 d. lgs. n. 8/2016 prevede che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, «tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda; ma precisa, al comma 3, che la disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale».
Quindi il Tribunale ha correttamente sostenuto che il reato di minaccia non grave non sia stato depenalizzato, ma secondo l’organo giudicante il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere tale depenalizzazione poiché l’art. 2 l. n. 67/2014 prescrive, come criterio di delega, la trasformazione, ad opera del Governo, in illeciti amministrativi di tutti i reati per i quali fosse prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, e quindi anche del reato di minaccia non grave. Ma anche in tale situazione il Tribunale, ancora una volta, indirizza le sue censure al d.lgs. n. 7/2016 che prevede l’abrogazione dei reati e non già la depenalizzazione.
Per tutte queste ragioni, la Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 d.lgs. n. n. 7/2016 sollevate dal Tribunale.

a cura di Manuela Palombi

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.