ONORARIO DELL’AVVOCATO – LIQUIDAZIONE – GIUDIZIO AMMINISTRATIVO


hammer-719065_960_720Ai fini della determinazione degli onorari dell’avvocato, la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto deve essere considerata di valore indeterminabile, in quanto la causa petendi della domanda è l’illegittimità dell’atto stesso, mentre il petitum la sua eliminazione senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, con ordinanza n. 31255/18, depositata il 4 dicembre 2018.

Il Tribunale accoglieva la domanda di ammissione al passivo della società proposta dal ricorrente e relativa a crediti professionali scaturenti dall’attività prestata in favore della società in cinque separati giudizi. Adita la Corte d’Appello, il gravame del professionista veniva rigettato in virtù del fatto che non poteva ritenersi condivisibile la tesi secondo cui il valore della controversia sarebbe dovuto essere parametrato al presumibile utile che la società avrebbe potuto trarre nel caso di accoglimento del ricorso avverso il bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto ma, al contrario, la causa doveva reputarsi di valore indeterminabile.
Per tali motivi, l’avvocato ricorre adisce la Suprema Corte lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme dettate in tema di determinazione del valore della controversia giudiziale con riferimento ai giudizi dinanzi al giudice amministrativo.

Sulla questione gli Ermellini hanno già avuto modo di affermare che ai fini della determinazione degli onorari dell’avvocato, in base all’art. 6 della tariffa forense approvata con d.m. n. 585/1994, va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, poiché la causa petendidella domanda è l’illegittimità dell’atto stesso, mentre il petitumla sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.
Nella specie, il fatto che l’oggetto dei processi amministrativi nei quali il ricorrente ha prestato la sua attività sia stato limitato alla sola impugnativa dei bandi di gara e non anche all’esecuzione degli appalti, impone di considerare corretta la decisione del giudice di merito e, dunque, di ritenere la controversia di valore indeterminabile ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all’avvocato della parte.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente e al versamento del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.