RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE – AVVOCATO – INEFFICACIA


window-1160494_960_720È inefficace la rinuncia della prescrizione compiuta dal difensore anche se effettuata in presenza del cliente poiché si tratta di un atto relativo all’esercizio di un diritto personalissimo dell’imputato che deve essere effettuato in modo esplicito e formale.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif Sul tema si è espressa la Suprema Corte, sez. III Penale, con la sentenza n. 54374/18, depositata il 5 dicembre 2018

Il Tribunale di Pescara condannava l’imputato per il reato ex art. 44 d. P.R. n. 380/2001 (Sanzioni penali per reati edilizi). La Corte d’Appello confermava la condanna, rilevando che il difensore dell’imputato – sprovvisto di procura speciale – dichiarava la rinuncia della prescrizione. Il difensore dell’imputato ricorre in Cassazione, sostenendo che la rinuncia della prescrizione da lui espressa, sarebbe priva di efficacia nonostante fosse stata compiuta alla presenza dell’imputato poiché si tratta di un atto relativo all’esercizio di «un diritto personalissimo dell’imputato», atto che richiede altresì la forma espressa. 

La rinuncia della prescrizione rientra nell’alveo dei diritti personalissimi, diritti che possono essere esercitati personalmente dall’interessato «o, al più, con il ministero di un procuratore speciale, restando dunque estranea alla sfera delle facoltà e dei diritti esercitabili dal difensore, ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen., in nome e per conto del suo assistito». La S.C. ha già avuto modo di ribadire che la rinuncia della prescrizione deve essere “espressa” e dunque non può essere dedotta da alcun comportamento concludente. Inoltre, l’avverbio “espressamente” indica che tale rinuncia deve essere effettuata «in modo esplicito e formale e non può essere dedotta, in via congetturale, da fatti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione».

Poiché nel caso in esame la Corte d’Appello non ha correttamente applicato i principi in considerazione, gli Ermellini accolgono il ricorso annullano il provvedimento impugnato senza rinvio giacché il reato è estinto per prescrizione.

a cura di Alessandro Gargiulo

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