VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – DISOCCUPAZIONE


hands-1920854_960_720Confermata la condanna di un padre per “violazione degli obblighi di assistenza familiare”. Respinta la linea difensiva, centrata sulle difficoltà economiche dell’imputato. Decisivo anche il fatto che i Giudici civili abbiano fissato il mantenimento in 200 euro mensili tenendo conto della capacità reddituale del padre.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif Niente lavoro, niente retribuzione. Ma questi due elementi, riassunti dallo stato di disoccupazione, non rendono meno grave la condotta del genitore che, come nella vicenda giunta in Cassazione, non ha provveduto a versare quanto previsto – 200 euro al mese – per il mantenimento del figlio minore. Inevitabile perciò la condanna per “violazione degli obblighi di assistenza familiare” (Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 54647, depositata il 6.12.2018). 

Chiaro l’addebito che pesa sulle spalle del padre: non avere versato «il contributo mensile stabilito dal giudice civile a favore del figlio minore». Questo comportamento è di facile lettura, secondo i Giudici – sia in Tribunale che in Corte d’Appello –: il genitore si è «sottratto agli obblighi di assistenza nei confronti del figlio minore, facendogli così mancare i mezzi di sussistenza».
Consequenziale quindi la condanna del padre. Respinta, invece, la sua obiezione difensiva, centrata sulle difficoltà economiche legate allo stato di disoccupazione.
Su questo elemento è però centrato anche il ricorso in Cassazione proposto dal legale dell’imputato.
L’avvocato sostiene dinanzi ai Giudici del Palazzaccio che prima in Tribunale e poi in Appello sono state ignorate «le produzioni difensive» riguardanti «l’impossibilità dell’uomo ad adempiere alle obbligazioni civili nei confronti del figlio». Anzi, in secondo grado, aggiunge ancora il legale, «è stata liquidata la documentazione prodotta in ordine allo stato di disoccupazione del genitore, richiedendo alla difesa una probatio diabolica in ordine alla sua incapacità economica», e paradossalmente è stato addebitato all’imputato di «non avere adito il giudice civile per la modifica delle condizioni di mantenimento», ignorando i Giudici che «tale opzione non sempre è attivabile».
Questa visione non è però convincente, secondo i Magistrati della Cassazione, i quali ribattono osservando che la Corte d’Appello si è rifatta a quanto stabilito dal Tribunale in sede civile, laddove «era stata valutata la capacità reddituale dell’uomo nel determinare in 200 euro mensili il mantenimento del figlio minore».
A fronte di questo quadro, invece, «le allegazioni difensive non hanno dimostrato», concludono i Giudici della Cassazione, che «l’incapacità economica dell’uomo, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’articolo 570 del Codice Penale rivestisse i caratteri di assoluta, persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti».

a cura di Alessandro Gargiulo

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.