Respinta la richiesta presentata da una donna e finalizzata a vedere riconosciuta l’opera svolta, a suo dire, per quasi quarant’anni in un palazzo. Per i Giudici, però, mancano prove concrete sul fronte della subordinazione. E sono ritenute poco attendibili le parole del vecchio amministratore, che ha avuto non pochi conflitti col condominio. Ha sostenuto di aver lavorato per quasi quarant’anni come portiere di un condominio. Ma ha messo sul tavolo prove non sufficienti, e la testimonianza del vecchio amministratore si è rivelata un boomerang. Per i Giudici, difatti, l’ex amministratore è scarsamente attendibile, poiché egli ha avuto diversi conflitti con il condominio.
Respinta inevitabilmente la richiesta di riconoscimento del rapporto di portierato. (Cassazione, sez. Lavoro, sentenza numero 29164/18, depositata 13.11.2018).
Conflitto. Prima il Tribunale, poi la Corte d’Appello e ora, infine, la Cassazione: tutti concordi nel respingere la richiesta presentata da una donna e finalizzata a vedere accertato «un rapporto di portierato» con un condominio per il periodo compreso tra il 1964 e il 2003. I giudici di merito hanno evidenziato «il difetto di elementi probatori che potessero dimostrare lo svolgimento di attività di custodia e di vigilanza dell’edificio». In sostanza, a loro parere manca la prova della «subordinazione». E in questa ottica è ritenuta priva di valore la testimonianza del vecchio amministratore condominiale. Identica posizione assumono i giudici della Cassazione, respingendo anch’essi la domanda presentata dalla donna. In particolare, i magistrati del Palazzaccio condividono la valutazione secondo cui sono «scarsamente attendibili le dichiarazioni del vecchio amministratore», poiché «esse provenivano da persona che aveva avuto conflitti con il condominio». A questo proposito, viene richiamato «il verbale dell’assemblea in cui ne era stata decisa la revoca» e viene evidenziato il fatto che «il nuovo amministratore aveva avuto problemi nella ricezione dei documenti contabili delle precedenti gestioni» e che «erano risultate insolute quote condominiali e contributi dovuti all’Inps». Per quanto concerne invece «le attività accessorie», ossia «accensione e spegnimento della luce, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta e altri servizi similari», viene confermata anche in Cassazione l’assenza degli «indici della subordinazione».
a cura di Alessandro Gargiulo