I danni causati ad un veicolo fermo nel parcheggio sono coperti da RCA


city-1284508_960_720Rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli”, di cui all’art. 3, paragrafo 1, direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, «una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso». Lo ha stabilito la Corte di Giustizia, Grande Sezione, con la sentenza del 15 novembre 2018, nella causa C-648/17 (ECLI:EU:C:2018:917).

Il caso. Il passeggero di un’autovettura stazionata nel parcheggio di un supermercato danneggiava, aprendo la portiera posteriore destra della macchina il lato sinistro di un veicolo adiacente. Il proprietario di quest’ultimo e il conducente dell’altro veicolo compilavano in loco la constatazione amichevole di sinistro, facendo presente che era stato il passeggero del primo veicolo ad urtare l’altro.
La compagnia assicurativa del proprietario del veicolo urtato versava al proprio cliente l’importo corrispondente alle spese di riparazione del danno, chiedendo successivamente il rimborso di dette spese all’assicurazione del veicolo che ha realizzato lo scontro. Quest’ultima si rifiutava di rimborsare le spese «con la motivazione che un sinistro verificatosi fra due veicoli in sosta non può essere considerato come un «rischio assicurato» ai sensi della legge relativa all’assicurazione obbligatoria», proponendo così ricorso.

La nozione di “circolazione dei veicoli”. Nel caso da esaminare il giudice del rinvio chiede se l’azione di aprire la portiera di un veicolo parcheggiato costituisca «uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo» e se rientri nella nozione di “circolazione dei veicoli”, ex art. 3, paragrafo 1, direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972.
Al riguardo, la Corte di Giustizia stabilisce che il suddetto art. 3, paragrafo 1, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di “circolazione dei veicoli” «una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso» e, pertanto, anche il danno cagionato al veicolo fermo nel parcheggio è coperto dall’RCA.

a cura di Alessandro Gargiulo

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