Il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d’autore in quanto non è possibile identificarlo se non tramite sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. La nozione di “opera”, infatti, implica necessariamente un’espressione dell’oggetto di tutela del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività. Così la Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con la sentenza del 13 novembre 2018, nella causa C-310/17 (ECLI:EU:C:2018:899).
Un formaggio di nome Heksenkaas. La società olandese Levola detiene i diritti di proprietà intellettuale dell’ <Heksenkaas>, un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche creato nel 2007 da un commerciante di prodotti freschi ortofrutticoli. Ritenendo però che il <Witte Wievenkaas>, alimento prodotto dal 2014 da un’altra società olandese, costituisse una riproduzione del sapore dell’Heksenkaas, la Levola chiedeva ai giudici olandesi di ingiungere alla Smilde di porre fine alla produzione e alla vendita di tale prodotto. Chiamata a pronunciarsi su tale controversia, la Corte d’appello dei Paesi Bassi chiede alla Corte di Giustizia se il sapore di un alimento possa beneficiare della tutela del diritto d’autore.
Sapore e diritto d’autore. Sul punto, la Corte di Giustizia rileva che, ai fini della tutela del diritto d’autore, il sapore di un alimento deve poter essere qualificato come opera ai sensi della direttiva vigente. Tale qualificazione presuppone, anzitutto, che l’oggetto cui si riferisce costituisca una creazione intellettuale originale, richiedendo, in secondo luogo, un’espressione vera e propria della stessa. Infatti, «la nozione di opera di cui alla direttiva implica necessariamente un’espressione dell’oggetto della tutela ai sensi del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività». Sulla scorta di tale principio, la Corte afferma che per ciò che concerne il sapore di un alimento non sussiste alcuna possibilità di procedere ad un’identificazione precisa obiettiva, in quanto la stessa si fonda essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. Pertanto, il sapore del formaggio olandese <Heksenkaas> non costituisce un’opera e, dunque, non può beneficiare della tutela del diritto d’autore ai sensi della direttiva.
a cura di Alessandro Gargiulo