Il valore probatorio della busta paga


tfr_bustapaga_fg.jpgLa consegna della busta paga al lavoratore non dimostra l’avvenuto pagamento della retribuzione ivi indicata anche se sia stata sottoscritta per accettazione. È infatti onere del datore di lavoro fornire la prova dell’effettivo versamento della somma e del rilascio della relativa quietanza. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 29367/18, depositata il 14 novembre 2018.

La vicenda. La Corte d’Appello di Salerno confermava la pronuncia di prime cure che aveva respinto la domanda di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento, dello svolgimento di lavoro straordinario, nonché dell’esatto inizio del rapporto di lavoro, il diritto al TFR e all’indennità di preavviso. I giudici di merito ritenevano infondate le rivendicazioni del lavoratore sulla base delle risultanze derivante dalle buste paga prodotte in giudizio. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il lavoratore soccombente.

Buste paga. La prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione e della corresponsione del TFR grava sul datore di lavoro, onere che nel caso di specie non era stato rispettato. Erroneamente dunque il giudice di merito ha valorizzato la mancata produzione in giudizio delle ultime buste paga, elemento invece privo di rilevanza in termini di prova dell’avvenuto pagamento da parte datoriale. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che le buste paga, anche se sottoscritte con formula “per ricevuta”, costituiscono prova della mera consegna ma non dell’effettivo pagamento della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro. Non si riscontra infatti una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto riportato nella busta paga e la retribuzione concretamente percepita dal lavoratore che può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni apposte. Resta comunque fermo che l’accettazione da parte del lavoratore senza riserve della liquidazione in sede di cessazione del rapporto può assumere significato negoziale, unitamente ad altre circostanze precise, concordanti ed obbiettive.
In conclusione la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno che dovrà verifica se sia stato corrisposto il TFR maturato sulla base della documentazione prodotta in giudizio.

a cura di Alessandro Gargiulo

 

 

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.