La natura perentoria del termine per l’invio delle comunicazioni alle organizzazioni sindacali


man-2822206_960_720In tema di licenziamento collettivo, entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni sindacali. Sul punto la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con ordinanza n. 29183/18, depositata il 13 novembre 2018.

La vicenda. La Corte d’Appello, accogliendo in parte il reclamo proposto da una s.r.l. in liquidazione avverso la decisione con cui il Tribunale confermava l’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di licenziamento collettivo intimato ad una lavoratrice, con condanna della società datrice di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria.
In particolare, la Corte territoriale riteneva infondati i motivi inerenti la tempestività e cogenza del termine previsto dalla l. n. 223/1991 a carico della datrice di lavoro per le comunicazioni agli enti regionali per l’impiego e alle associazioni di categoria dell’elenco dei lavoratori licenziati.
Avverso tale decisione la s.r.l. propone ricorso per cassazione.

Il termine per l’invio delle comunicazioni. La società datrice di lavoro, nel ricorso proposto alla Suprema Corte, denuncia violazione dell’art. 4, comma 8, l. n. 223/1991 e dell’art. 152, comma 2, c.p.c., in quanto nessuna indicazione di perentorietà è stata prevista con riguardo al termine per l’invio delle comunicazioni ai competenti enti. In particolare la disposizione normativa dispone che «entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma».
Deve essere quindi contestuale, in tema di licenziamento collettivo, la comunicazione del recesso al lavoratore e la comunicazione alle organizzazioni sindacali dell’elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta.
Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso.

a cura di Alessandro Gargiulo

Pubblicità

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.