Neppure l’amministratore di fatto risponde per le sanzioni tributarie comminate ad una società di capitali


club-2492011__340Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è gestita da un amministratore di fatto: nessun distinguo, infatti, è previsto dalla legge con riferimento agli amministratori di fatto.  Lo ha stabilito la Cassazione, sez. V Civile, con la sentenza n. 28331 del 7 novembre 2018 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie: la posizione della giurisprudenza. L’art. 7 d.l. n. 269/2003, rubricato significativamente «Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie», dispone, al primo comma, che «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica», e, al terzo comma, che «Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili».
 Nessun distinguo, quindi, è previsto con riferimento agli amministratori di fatto. Né una soluzione diversa può essere desunta dall’art. 9, d.lgs. n. 472/1997, che disciplina in termini generali il concorso di persone nella violazione tributaria, ma non si pone come deroga all’art. 7 d.l. n. 269/2003, posto che questo, da un lato, è stato introdotto successivamente all’art. 9 cit., e, dall’altro, prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 472/1997 solo «in quanto compatibili» (cfr. da ultimo Cass. 25284/2017).
Anche la giurisprudenza di merito si sta orientando per tale soluzione: con sentenza 377/4/17, infatti, la CTP di Bergamo ha stabilito che gli amministratori di fatto delle società di capitali non sono responsabili del pagamento delle sanzioni accertate a carico della società, in qualità di autori materiali.
Solo in caso di società-schermo (costituite solo con finalità di frode) la responsabilità va attribuita all’amministratore. In questi caso infatti la persona fisica che ha agito per conto della società è, nel contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica. L’onere della prova è chiaramente in capo all’amministrazione finanziaria.
Infatti, secondo la Cassazione (cfr. 19716/2013 e, da ultimo 5924/2017) risponde in proprio delle violazioni commesse – come autore e ideatore – l’amministratore di fatto di una società costituita al solo scopo fraudolento di evadere l’Iva. Non può, infatti, trovare applicazione l’articolo 7 del Dl 269/2003, in base al quale, le sanzioni amministrative, relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

Il caso concreto. La vicenda riguarda un atto di irrogazione sanzioni notificato ad un contribuente ritenuto, in quanto amministratore di fatto, responsabile in solido con la società (una Srl) alla quale erano stati notificati due avvisi di accertamento.
 La CTR Campania, accogliendo l’appello del contribuente, annullava l’atto impugnato in applicazione dell’art. 7 del dl 269/2003 promulgato al fine di escludere le responsabilità personali delle persone fisiche gravitanti all’interno delle società con personalità giuridica, come la Srl in questione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate. Confermato quindi un orientamento sfavorevole all’Amministrazione finanziaria secondo cui l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003 non escluderebbe la responsabilità diretta del soggetto, estraneo alla società in quanto operante nel suo esclusivo interesse, che sia autore dell’illecito tributario ed esclusivo beneficiario delle violazioni perpetrate. Nel rigettare il ricorso la Cassazione richiama un orientamento che si va ormai consolidando secondo cui il d.l. n.269/2003, art. 7, comma 1, (conv. nella L. n. 326/ 2003) pone in via esclusiva a carico di società o enti con personalità giuridica le sanzioni relative al rapporto fiscale, prevedendo espressamente, al comma 3, che alla situazioni previste dalla norma non sono più applicabili, se non compatibili, le regole del D.LGS n. 472/1997, ed in particolare non è più applicabile la responsabilità solidale a carico dell’amministratore (anche di fatto – secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi nel vigore della precedente disciplina) prevista dall’art. 11 di detto decreto o il concorso di cui all’art. 9 (cfr. Cass. 9122/2014, 4775/2016 e da ultimo 25284/2017).
 Nel caso di specie, applicando la norma sulla responsabilità esclusiva delle persone giuridiche, ne deriva che il ricorrente, in quanto amministratore di fatto, non può ritenersi solidalmente responsabile delle sanzioni comminate alla società. Né risulta che la natura fittizia della società sia mai stata contestata dall’Agenzia delle entrate.

a cura di Alessandro Gargiulo

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