BANCAROTTA FRAUDOLENTA – INABILITAZIONE ESERCIZIO IMPRESA – DURATA – CORTE COSTITUZIONALE N. 222/2018


3L’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la condanna per uno dei fatti previsti dal medesimo articolo comporti l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “per la durata di dieci anni” anziché “fino a dieci anni”.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 222/18, depositata il 5 dicembre 2018.

La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, del r.d. n. 267/1942 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguono obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e della incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Nell’ambito di un processo a carico di numerosi imputati per una pluralità di delitti di bancarotta impropria fraudolenta e semplice, variamente connessi alla vicenda del tracollo del gruppo Parmalat,  la Corte di Cassazione, quale giudice a quo, dubita della legittimità costituzionale dell’automatismo sanzionatorio riguardante le pene accessorie, ritenendolo in contrasto con diversi parametri costituzionali e, più, precisamente, con gli artt. 3, 4, 41, 27 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 della CEDU e 1 del relativo Protocollo addizionale. 

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservato alla discrezionalità del legislatore, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte legislative; limite che è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato. In tal caso, si profila infatti una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come tale dal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (cfr. Corte Cost., ex plurimis, n. 236/2016, n. 68/2012 e n. 341/1994).
L’esigenza di “individualizzazione” della pena (così Corte Cost., n. 104/1968) – e la conseguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge – costituisce, secondo il giudice delle leggi, naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d’uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale, rispetto ai quali l’attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l’uniformità (cfr. Corte Cost., n. 104/1968 e n. 50/1980). Con la rilevante conseguenza che, in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il “volto costituzionale” del sistema penale. 

Le pene accessorie temporanee previste dalla disciplina censurata incidono in senso fortemente limitativo su una vasta gamma di diritti fondamentali del condannato, riducendo drasticamente la sua possibilità di esercitare attività lavorative per un arco temporale di dieci anni dall’integrale esecuzione della pena detentiva. Peraltro, dal momento che l’esecuzione della pena della reclusione sino a quattro anni può essere integralmente sostituita, su istanza dal condannato, dal suo affidamento in prova al servizio sociale, rispetto a molti condannati per bancarotta fraudolenta le pene accessorie previste dalla disposizione censurata finiscono per rappresentare le sanzioni in concreto più afflittive.
Conseguenze sanzionatorie così severe risultano certamente proporzionate alle ipotesi più gravi di bancarotta fraudolenta, delitto punibile con la reclusione sino a dieci anni, aumentabili di un terzo o addirittura della metà.  Tuttavia, una durata fissa di dieci anni delle pene accessorie in questione non può ritenersi ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato. 

L’art. 216 l. fall. (richiamato dall’art. 223, comma 1) raggruppa una pluralità di fattispecie che, già a livello astratto, sono connotate da ben diverso disvalore, come dimostrano i relativi quadri sanzionatori previsti dal legislatore: reclusione da tre a dieci anni per i fatti previsti dal primo e secondo comma; reclusione da uno a cinque anni per gli assai meno gravi fatti (di bancarotta cosiddetta preferenziale) previsti dal terzo comma.
Ma anche all’interno delle singole figure di reato previste in astratto da ciascun comma, nonché di quelle previste dall’art. 223, comma 2, l. fall., la gravità dei fatti concreti ad esse riconducibili può essere marcatamente differente, in relazione se non altro alla gravità del pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie creato con la condotta costitutiva del reato.
La durata delle pene accessorie temporanee resta invece indefettibilmente determinata in dieci anni, quale che sia la qualificazione astratta del reato ascritto all’imputato e quale che sia la gravità concreta delle condotte costitutive di tale reato. Una simile rigidità applicativa non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso – e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. – rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi e appare comunque distonica rispetto al menzionato principio dell’individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

appurata l’irragionevolezza della disciplina impugnata, resta da verificare se la Consulta possa autonomamente rimediare a tale vulnus, tenuto conto della riserva di legge prevista, in materia penale, dall’art. 25, comma 2, Cost.. Sul punto, la recente giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, laddove il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore si riveli manifestamente irragionevole a causa della sua evidente sproporzione rispetto alla gravità del fatto di reato, un intervento correttivo del giudice delle leggi è possibile a condizione che il trattamento sanzionatorio medesimo possa essere sostituito sulla base di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, intesi quali soluzioni sanzionatorie già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata (così Corte Cost., n. 236/2016).
In applicazione di tali criteri, la Consulta ha individuato negli artt. 217 (“Bancarotta semplice”) e 218 (“Ricorso abusivo al credito”) della legge fallimentare i punti di riferimento di una soluzione in grado di sostituirsi a quella prevista dalla disciplina impugnata e di inserirsi armonicamente all’interno della logica già seguita dal legislatore. Tali disposizioni, infatti, prevedono le medesime pene accessorie indicate nell’ultimo comma dell’art. 216, ma dispongono che la loro durata sia stabilita discrezionalmente dal giudice “fino a” un massimo determinato dalla legge (due anni nel caso della bancarotta semplice, tre anni nel caso del ricorso abusivo al credito).
La medesima logica, già presente e operante nel sistema, può agevolmente essere trasposta all’interno dell’art. 216 l. fall., attraverso la sostituzione dell’attuale previsione della durata fissa di dieci anni delle pene accessorie in esame con la previsione, modellata su quella già prevista per gli artt. 217 e 218 della medesima legge, della loro durata “fino a dieci anni”: spetterà, quindi, al giudice determinare, caso per caso, la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione censurata.

 a cura di Alessandro Gargiulo

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