OBBLIGHI ASSISTENZA  – CONIUGE E GENITORE NON CONIUGATO – QUESTIONE LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE


2È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale relativamente agli artt. 2, comma 1, lett. c) e 7, comma 1, lett. b) e o) d.lgs. n. 21/2018, nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gli artt. 25 e 76 Cost.. Così la Corte d’Appello di Trento con ordinanza del 21 settembre 2018.

L’imputato veniva condannato per il reato di cui all’art. 12-sexies, l. n. 898/1970. Avverso la sentenza proponeva gravame.
Nelle more, tuttavia, il suddetto reato veniva abrogato d.lgs. n. 21/2018 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, comma 85, lettera q), l. n. 103/2017) che, contestualmente, abrogava altresì l’ipotesi prevista dall’art. 3, l. n. 54/2006, recante “Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli”, norma che estendeva la previsione dell’art. 12-sexies citato, oltre ai casi di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ai casi di nullità dello stesso,  anche alle ipotesi di violazione degli obblighi di natura economica ivi previste nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Nel rispetto della riserva di codice prevista dalla l. n. 103/2017, si inseriva nel codice penale, di contro, il delitto di cui all’art. 570-bis c.p. che prevede la Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. La norma punisce con le stesse pene di cui all’art. 570 c.p., il “coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Si tratta, come si riscontra immediatamente dalla lettura della norma, di un reato proprio che può essere commesso solo ed esclusivamente dal coniuge. Pertanto, la sua tutela è unicamente nei confronti dei figli di genitori che siano stati uniti in matrimonio.
Manca, tuttavia, nella nuova previsione, un’analoga incriminazione a quella prevista dall’art. 3 l. n. 54/2006 che, dunque, allo stato, risulta del tutto abrogata.

Secondo la Corte di Cassazione, in base ad una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni contenute nella l. n. 54/2006, si doveva equiparare, anche dal punto di vista penale, la tutela apprestata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio. Pertanto, il delitto di cui all’art. 12-sexies l. n. 898/1970 si configurava oltre che nei confronti di genitori separati, divorziati e in caso di matrimoni nulli, anche nel caso di violazioni di obblighi di natura economica nei confronti dei figli dopo la cessazione di una convivenza (come peraltro sancito anche da Cass. Pen., sentenza n. 12393/2018). Tale lettura appare del tutto conforme al dettato normativo, anche alla luce di una interpretazione sistematica che tiene conto dell’introduzione dell’istituto delle unioni civili, pena una inaccettabile diversità di trattamento che avrebbe accordato una tutela penale solo ai figli di genitori coniugati, rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio.
Precisa ulteriormente la Corte che tale interpretazione è sicuramente corretta anche alla luce del fatto che gli obblighi dei genitori nascono dal rapporto di filiazione a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto matrimoniale.

Ebbene, nel caso specifico, la Procura Generale ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 7, comma 1 lett. b) ed o) d.lgs. n. 21/2018, nella parte in cui si è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato.
Ed infatti, come già detto, dalla lettura delle norme suddette si ricava come sia stata esclusa dalla riforma la punizione di tutte quelle violazioni economiche di obblighi disposti, in sede giudiziaria, nei confronti di figli di genitori non coniugati.
Pertanto, ad oggi, il genitore di figli avuti con persona non unita in matrimonio che si sottrae ai propri obblighi di mantenimento della prole, diversamente da quanto accadeva nel periodo pre riforma, è esente da ogni responsabilità penale.

La Corte di Appello di Trento, nondimeno, nella propria analisi della questione, esclude che l’abrogazione del delitto per la ipotesi suddetta fosse previsto dalla legge delega, atteso che la stessa richiedeva un “riordino della materia penale ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore”. E quindi rileva la sussistenza di un palese eccesso di delega.
Oltre ciò, evidenzia che, se in linea di principio il delitto previsto dall’art. 12-sexies e 3 citati potrebbe essere inquadrato ai sensi dell’art 570, comma 2, n. 2, c.p., in realtà, la norma richiederebbe, per la sua integrazione, oltre alla violazione dell’obbligo di mantenimento, anche la conseguente mancanza dei mezzi di sussistenza, evento che, invece, nella fattispecie di cui all’art. 570-bis c.p. non è previsto.
Infine, con riguardo alle differenze tra le fattispecie, deve rilevarsi che, mentre l’art. 570 c.p. presuppone una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie che si sostanzi in una violazione dei doveri corrispondenti alla propria responsabilità di genitore, l’art. 570-bis c.p., invece, si limita a punire il mero inadempimento di obblighi di natura economica.

a cura di Alessandro Gargiulo

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