LEGITTIMO IMPEDIMENTO – IMPROVVISA PATOLOGIA – NOMINA SOSTITUTO


Palace of Justice of Rome, ItalyIl provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza, presentato per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di grave malattia e altro impedimento non prevedibile, dovuto a forza maggiore, è illegittimo se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte dell’avvocato di un sostituto processuale. Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 55243/18 depositata il 10 dicembre 2018.

Confermata in Appello la condanna per i reati di furto e di utilizzo illecito di carte di pagamento, l’imputata propone ricorso per cassazione deducendo la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento del legittimo impedimento del difensore all’udienza preliminare dinanzi al GUP.
L’avvocato, infatti, affetto da faringite acuta documentata tramite certificazione medica, risultava impossibilitato ad ogni spostamento e, anche in caso di guarigione, il suo impedimento rimaneva legittimato dalla necessità di partecipare, in qualità di sindaco, a una riunione dell’O.G.A. indetta con urgenza sulla gestione dei rifiuti del Comune.

I Giudici del Palazzaccio, nel ritenere il ricorso fondato, ribadiscono che in caso di istanza di rinvio per legittimo impedimento, dovuto a malattia o altro evento imprevedibile, è onere del difensore provare con «idonea documentazione la sussistenza dell’impedimento», il quale deve essere giustificato da «circostanze improvvise e assolutamente imprevedibili», tali da impedire anche la tempestiva nomina di un sostituto processuale. Dunque, continua la Corte, «in caso di impedimento per serie ed imprevedibili ragioni di salute, il difensore non è tenuto a nominare un sostituto processuale, né ad indicare le ragioni della mancata nomina».
 Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di differimento dell’udienza motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina da parte del difensore di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi.
Per tali motivi, la Suprema Corte, accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio.

a cura di Alessandro Gargiulo

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