Se un erede agisce per avere il rendiconto nei confronti di altro erede che ha avuto il godimento di un bene fruttifero, non si verifica litisconsorzio necessario, in quanto non vi è pregiudizio nei confronti degli altri eredi (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 31857/2018, depositata il 10.12.2018).
In sintesi, questo è il principio espresso ribadito dalla seconda sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza n. 31857/18, emessa nella camera di consiglio del 27 aprile e depositata il successivo 10 dicembre. Il ricorso era riferito ad una sentenza della Corte d’appello di Venezia del 2013 e risaliva al 2014. La III Sezione, come vedremo tra poco, nel prendere la sua decisione, si è peraltro riportata a diversi precedenti della Suprema Corte in materia, espressamente citati nella sua decisione.
La vicenda nasce dalla citazione, da parte di uno degli eredi del padre, delle due sorelle e del figlio di una terza sorella premorta, con cui veniva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria dell’asse relitto del de cuius, deceduto il 9 febbraio 1996; con lo stesso atto introduttivo, l’attore presentava domanda di rendiconto nei confronti di una delle sorelle, Adele, in relazione alla gestione dei terreni da lei amministrati dopo la morte del comune genitore, di cui il fratello attore sosteneva che la suddetta avesse anche goduto i relativi frutti. Si costituivano in giudizio le altre due sorelle, aderendo alla domanda di divisione, mentre rimaneva contumace il figlio della sorella premorta; naturalmente la sorella Adele, che aveva avuto il possesso dei terreni, nel costituirsi contestava la domanda di rendiconto. Il Tribunale di Padova, con una prima sentenza parziale del 2003, e poi con sentenza non definitiva del 2007, dichiarava lo scioglimento della comunione e condannava la signora Adele al pagamento in favore delle parti di € 20.235,16, in favore di ciascun convenuto, oltre interessi dal 1° gennaio 2005 al saldo, rimettendo poi la causa in istruttoria per quel che la riguardava la discussione del progetto di divisione. Proponeva appello contro la sentenza non definitiva la signora Adele, che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza depositata nel novembre del 2013. Di conseguenza, la signora Adele, allegando la violazione degli artt. 100, 112 e 167 c.p.c,, proponeva ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, deducendo che la condanna in favore degli altri eredi, diversi dall’originario attore, sarebbe stata pronunciata ultra petita, in quanto i medesimi non avevano presentato domanda di rendiconto, visto che uno era rimasto contumace e l’altra si era costituita oltre il termine perentorio per presentare domanda riconvenzionale. Il vizio di ultra-petizione, secondo la ricorrente, peraltro avrebbe riguardato anche la condanna al pagamento di interessi anatocistici, che non erano stati richiesti con la domanda introduttiva. Hanno resistito con separati controricorsi gli altri due fratelli, mentre il figlio della sorella premorta è rimasto intimato.
Gli effetti della domanda di rendiconto, presentata da un erede nei confronti di quello che ha avuto il possesso e il godimento del bene ereditario, non si estendono agli altri eredi che non abbiamo effettuato analoga richiesta. La Cassazione ha accolto il ricorso sui primi due punti, annullando la condanna della ricorrente ad esibire il rendiconto e a versare la loro parte dei frutti anche agli eredi che non avevano presentato la relativa domanda (accogliendo anche l’eccezione di compensazione nei confronti dell’originario attore). Secondo la Suprema Corte, è principio consolidato che sussista autonomia tra il procedimento di divisione e l’azione di rendiconto, nonché il fatto che nell’ambito dei rapporti tra coeredi la richiesta di rendiconto possa essere inserita nel procedimento divisorio, con la finalità di definire i rapporti interni la comunione, ma può svolgersi anche indipendentemente dal giudizio di divisione. Secondo la sentenza in oggetto, l’azione di rendiconto, non pregiudicando i diritti dei coeredi e i loro interessi, non si può configurare come ipotesi di litisconsorzio necessario, e non può esplicare i suoi effetti in favore dei coeredi che non abbiano agito espressamente per il rendiconto e per la restituzione della loro parte dei frutti. Ribadisce la Cassazione che, nel caso in cui alcuni eredi o uno solo agiscano con azione di rendiconto, nei confronti degli altri eredi che hanno avuto il possesso dei beni ereditari e ne abbiano goduto i frutti, per la ripetizione della quota di loro spettanza i frutti percepiti, non si verifica un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri coeredi, in quanto ad essi non deriva alcun pregiudizio dalla decisione richiesta. Pertanto, in mancanza di una domanda espressa in questo senso, non è corretto estendere gli effetti della domanda presentata dal singolo erede in favore degli altri. In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso, decidendo nel merito e annullando le decisioni di primo e secondo grado con cui la ricorrente era stata condannata a restituire i frutti anche nei confronti dei coeredi originariamente convenuti.
a cura di Alessandro Gargiulo