In virtù dell’art. 195, comma 3, c.p.c., l’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte costituisce un’ipotesi di nullità relativa della consulenza stessa. Così la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 29690/18, depositata il 19 novembre 2018.
La vicenda. Il Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS dai genitori di un minorenne avverso A.T.P.O. che aveva accertato l’insussistenza, a seguito di C.T.U., della condizione di invalidità richiesta per la prestazione di indennità di frequenza. I soccombenti, che si dolevano per non aver il consulente inviato la bozza di relazione alla PEC indicata deducendo la lesione del loro diritto di difesa, ricorrono in Cassazione.
Nullità relativa. L’art. 195, comma 3, c.p.c., come sostituito dal comma 5 dell’art. 46 l. n. 69/2009, sottolinea la Corte, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio regolando le incombenze del consulente e le facoltà difensive delle parti al momento del deposito della relazione scritta, in garanzia di un contraddittorio pieno. La giurisprudenza ha affermato che l’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte costituisce un’ipotesi di nullità della consulenza stessa. si tratta di una nullità a carattere relativo e soggetta al limite di cui all’art. 157 c.p.c., restando dunque sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva. La nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti può essere sanata anche per rinnovazione, potendo il giudice recuperare il contraddittorio sui risultati dell’indagine dopo il deposito della relazione.
Nel caso di specie, all’omesso invio della bozza della consulenza non era seguita alcuna sanatoria, circostanza che porta dunque la Corte ad accogliere il ricorso e cassare la pronuncia impugnata.
a cura di Alessandro Gargiulo