ESAME AVVOCATO: viene meno il principio di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici


16.0.1083998157-U43060550223214bQB-U43230115827183Q7E-1224x916@Corriere-Web-Sezioni-593x443In sede di nomina delle commissioni centrali e delle sottocommissioni giudicatrici dell’esame di abilitazione forense l’art. 47 l. n. 247/12 è immediatamente applicabile, ratione temporis, non essendo ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49. Viene meno, dunque, il principio c.d. di fungibilità dei componenti, prima vigente ex art. 22 comma 5, r.d. n. 1578/1933 (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza n. 18/18, depositata il 14.12.2018).

È, perciò, «viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 l. n. 247/12». Sono le massime elaborate dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nell’ordinanza collegiale n. 18, depositata il 14 dicembre 2018.

La vicenda riguarda l’impugnazione del giudizio di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione forense: la ricorrente in prime cure aveva invano invocato l’illiceità del giudizio espresso col solo voto numerico e la violazione di entrambe le norme (art. 47, l. n. 247/12 e 22 RDE 1578/33) sulla composizione delle commissioni e sottocommissioni (censurava quelle della CDA di Salerno che avevano corretto le sue prove e decretato la bocciatura perché erano state nominate ex art. 47, ma in base ai principi sopra elaborati erano assolutamente regolari). Il TAR Catania con l’ordinanza collegiale n. 578/18 ha respinto le sue doglianze e la ricorrente l’ha impugnata innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) che ha rimesso la questione all’A.P. per avere delucidazioni sul punto meglio descritte nell’ordinanza in esame.

La l. n. 247/12 ha introdotto varie novità relative all’esame di abilitazione forense che in base all’art. 49 entreranno in vigore solo sette anni dopo la sua vigenza. In base all’A.P. 7/17 il richiamo «“all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato” indistintamente inteso (…) conduce alla univoca conclusione che il legislatore abbia voluto procrastinare l’entrata in vigore della legge di riforma, complessivamente considerata, con riferimento a tutti gli aspetti che disciplinano lo svolgimento dell’esame suddetto». Va stabilito se rientrano tra questi anche le modalità di nomina delle commissioni ex art. 47 oppure se viga ancora, per il periodo transitorio, la vecchia disciplina ex art. 22 r.d. n. 1578/33.Se da un lato il legislatore ha profondamente innovato anche le modalità di nomina delle stesse soggette a questa deroga, dall’altro, però, sorgono dubbi sull’esegesi sinora fornita sulla transitorietà anche dell’art.47. Per l’A.P. essa introduce una disciplina a sé ed è immediatamente valida, esulando dalla proroga ex art. 49. Infatti la nomina della commissioni e delle sottocommissioni è una fase che sta a monte dell’esame di abilitazione: una diversa tesi renderebbe incomprensibile la volontà del legislatore di dare questa doppia indicazione nell’art. 49 («prove scritte ed orale» e «modalità di svolgimento dell’esame»). Queste ultime sono regolate dall’art. ex 46, rubricato «Esame di Stato» che disciplina solo alcuni poteri dei commissari  come i punti di cui ciascuno dispone per esprimere il suo giudizio sulle prove scritte ed orali e l’onere di motivare il voto. È palese che ciò è funzionale al corretto svolgimento delle prove d’esame, ma che esula, come detto, dalle modalità di scelta della composizione delle stesse exart. 47. Ergo la proroga dell’art. 49 è inapplicabile a questa norma come esplicato in epigrafe.

Sul punto sussiste un contrasto giurisprudenziale: una tesi elaborata dal Consiglio di Stato, sez. IV, prevede che, pur essendo immediatamente applicabile l’art. 47, permanga la fungibilità (anche «infracategoriale») dei commissari ex art. 22, r.d. n. 1578/33 (ex multis 973/17;4408/18 e 4406/16), mentre l’altra, recentemente elaborata dal CGARS (109/18 e 587/18) la esclude. La prima tesi si basa su argomenti sistematici, teleologici e letterali, mentre l’altra evidenzia come «il legislatore abbia voluto garantire l’apporto di differenti professionalità, per giunta determinando per ciascuna di esse le quote» per perseguire una molteplicità di fini (evitare rischi di autoreferenzialità e corporativismo, barriere all’ingresso nella professione non previste dalla legge etc.), che sarebbero snaturati se vigesse detta fungibilità. L’A.P., avallando de facto questa tesi, evidenzia come sia previsto che alcuni organi collegiali amministrativi siano collegi perfetti, i cui membri rappresentano pro quota varie categorie ed è «coessenziale la presenza di tutti i componenti in quanto muniti di specifiche competenze tecniche (e tanto più se eterogenee), che nel loro dispiegarsi nell’organo assicurano la più completa ed esauriente valutazione e ponderazione dell’interesse pubblico alla cui cura sono preposti». Il loro funzionamento si basa sui principi di non fungibilità e di piena corrispondenza dei suoi membri, che però non è un principio assoluto, ma è rimesso alla discrezionalità del Legislatore che lo ha derogato nell’art. 22 r.d. n. 1578/33 (Cons St. 500/14 e 543/06). Un altro orientamento della prassi amministrativa, che trova conferma anche in quella di legittimità e costituzionale, sancisce «che il collegio perfetto non è un modello indispensabile per gli organi collegiali amministrativi, dovendosi avere riguardo alle peculiarità della relativa disciplina». Questa forma è più confacente ai Collegi giurisdizionali che a quelli amministrativi, come appunto le commissioni, tanto più che non è necessario che un collegio sia perfetto per rispettare l’art. 6 Cedu (Cass. S.U. 39/99, C.Cost. 52/98, Cons St. 3363/11 e 539/91). Orbene la l. n. 247/12 disciplina l’intera materia sostituendo la previgente normativa, sì che ora vige l’infungibilità dei commissari visto che l’art. 22 r.d. n. 1578/33 è stato abrogato: ogni attività decisoria e valutativa (correzione degli elaborati, svolgimento degli orali etc.) che non rispetta questo principio è nulla, mentre è irrilevante la composizione della commissione per lo svolgimento di atti meramente preparatori ed istruttori come l’abbinamento dei candidati alle buste, il rimescolamento delle stesse etc. Ora spetta alla CGARS remittente decidere la lite alla luce di questi criteri.

a cura di Alessandro Gargiulo

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