Ordini Forensi e cariche elettive: interviene la Cassazione a ribadire il principio dell’ineleggibilità dopo il secondo  mandato consecutivo


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Oscar Vinci nasce a Napoli nel 1970, dottore in giurisprudenza e in scienze politiche presso l’università degli Studi di Napoli, Federico II. Provocatore e reazionario.

È di oggi la tanto attesa pronuncia della Consulta relativa alla ineleggibilità dei Consiglieri di lungo corso, per più due mandati. La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 32781/18 (pubblicata in data odierna) interviene su un aspetto molto dibattuto relativo ai requisiti di eleggibilità dei rappresentanti dei Consigli degli Ordini, e afferma che «in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo  periodo,  della  legge  12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte  prima  della  sua  entrata  in  vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore di  detta legge (21 luglio 2017) e fin  dalla  sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati  che  abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4  del  medesimo  art.  3  I. 113/17) di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore  alle  riforme  di  cui  alle  leggi  31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113».

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Una pronuncia che solleva scalpore, sono molti infatti gli avvocati che hanno ricoperto il ruolo di Consigliere per più di due mandati consecutivi all’interno dei Consigli Circondariali Forensi di tutta Italia. Ed in effetti, è naturale chiedersi l’esito di tale vicenda alquanto contesa e interrogarsi circa la soluzione che troverà il Consiglio Nazionale Forense quanto al “tempo” e al suo decorso “per molti soggettivo”: occorrerebbe, forse – e considerata la straordinaria capacità tutta forense di interpretazione creativa – riempire il vuoto posto dal legislatore che non ha previsto  una norma transitoria che dipanasse il “dato temporale”  e che rendesse stabile il principio sotteso alla norma stessa.

a cura di Oscar

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