
È di oggi la tanto attesa pronuncia della Consulta relativa alla ineleggibilità dei Consiglieri di lungo corso, per più due mandati. La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 32781/18 (pubblicata in data odierna) interviene su un aspetto molto dibattuto relativo ai requisiti di eleggibilità dei rappresentanti dei Consigli degli Ordini, e afferma che «in tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall’entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 I. 113/17) di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113».
Una pronuncia che solleva scalpore, sono molti infatti gli avvocati che hanno ricoperto il ruolo di Consigliere per più di due mandati consecutivi all’interno dei Consigli Circondariali Forensi di tutta Italia. Ed in effetti, è naturale chiedersi l’esito di tale vicenda alquanto contesa e interrogarsi circa la soluzione che troverà il Consiglio Nazionale Forense quanto al “tempo” e al suo decorso “per molti soggettivo”: occorrerebbe, forse – e considerata la straordinaria capacità tutta forense di interpretazione creativa – riempire il vuoto posto dal legislatore che non ha previsto una norma transitoria che dipanasse il “dato temporale” e che rendesse stabile il principio sotteso alla norma stessa.
a cura di Oscar