Malattia non professionale, prescritto l’indennizzo: il dirigente non può prendersela con l’azienda


workplace-1245776_960_720Esclusa la responsabilità della società per i danni subiti dal proprio dipendente. Per i Giudici, difatti, essa non aveva alcun obbligo di comunicare la sottoscrizione della polizza assicurativa per il caso di malattia non professionale, poiché essa è prevista obbligatoriamente dal contratto collettivo nazionale. Colpevole, invece, il lavoratore, che avrebbe dovuto informarsi meglio per esercitare i propri diritti. Malattia non professionale per il dirigente d’azienda, che, però, non si attiva per tempo e vede prescritto il proprio diritto all’indennizzo. Impossibile, da parte sua, addebitare la responsabilità dell’errore alla società. Irrilevante, difatti, secondo i giudici, che essa non gli abbia comunicato la stipula della polizza assicurativa, poiché essa è prevista dalla contrattazione collettiva (Cassazione, ordinanza numero 29422/18, sez. Lavoro, depositata il 15 novembre 2018).

Polizza. Netta la posizione assunta dai Giudici, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello: nessuna responsabilità è addebitabile all’azienda per il danno subito dal lavoratore.
Decisivo il richiamo a due elementi: primo, la categoria esclusione di «un qualsiasi obbligo di informazione a carico del datore di lavoro», poiché «l’obbligo di stipulare la polizia era contenuto nel contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali» e comunque «a tale contratto la lettera di nomina del dirigente aveva fatto esplicito riferimento»; secondo, illogico ipotizzare «una la violazione dell’obbligo di correttezza e buonafede da parte dell’azienda», poiché è emerso che il dipendente «era nelle condizioni di avere conoscenza della previsione contrattuale collettiva».
Tirando le somme, è ritenuta evidente la colpa del dirigente d’azienda che a causa della «prescrizione» ha perso «l’indennizzo per la malattia non professionale» che lo ha colpito.

Comunicazione. Inutili si rivelano le ulteriori osservazioni proposte in Cassazione dal legale del dirigente. Anche i Giudici del Palazzaccio, difatti, escludono categoricamente l’esistenza di «un obbligo dell’azienda di comunicare al lavoratore la stipulazione della polizza e il contenuto». Ciò significa che il dipendente, se vuole «far propri gli specifici diritti previsti dalla norma collettiva», ha l’onere di «prenderne tempestiva conoscenza». E questa visione non è scalfita, chiariscono i giudici, dal fatto che «al lavoratore non è stata comunicata l’esistenza del contratto di assicurazione stipulato a suo favore e del termine di prescrizione ivi previsto».
Peraltro, viene anche sottolineato che «l’azienda contraente non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l’espresso consenso dell’assicurato, a quale fanno capo direttamente i diritti derivanti dal rapporto assicurativo».
Di conseguenza, a fronte della mancanza «di una disposizione o di una norma che lo obblighi ad attivarsi nell’interesse dell’assicurato», «il contraente» – l’azienda, in questa vicenda – «non è responsabile dei danni che la persona assicurata, omettendo di agire per la tutela dei diritti nascenti dal contratto, abbia subito a causa della prescrizione».

 a cura di Alessandro Gargiulo

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