Ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini è richiesta la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa. Sul tema la Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 11 settembre 2018 (depositata il 18 dicembre 2018), n. 32725.
All’esito di un procedimento disciplinare un avvocato è stato sanzionato con la censura e detta decisione è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense adito dal legale in sede di gravame.
L’avvocato ha proposto ricorso avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiedendo preliminarmente di essere rimesso in termini, asserendo di aver depositato il relativo ricorso fuori termine per cause non imputabili alla sua volontà, avendo il collega procuratore (presso il quale aveva eletto domicilio nel corso del procedimento sanzionatorio) comunicato l’emissione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense solo il giorno prima della scadenza del termine per l’impugnazione in quanto malato.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondata l’istanza di rimessione in termini presentata dal legale in quanto, secondo gli Ermellini, la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento.
Peraltro, nel caso di specie il ricorrente non aveva allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l’attività professionale, quanto piuttosto uno stato di salute non ottimale, unito ad astenia, a fronte del quale il procuratore avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinché le attività ordinarie (come quella di informare i clienti sull’esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi) potessero svolgersi senza interruzioni.
A ciò deve aggiungersi che il ricorrente ha dichiarato di essere stato portato a conoscenza dell’esistenza dell’atto da impugnare dal suo procuratore il giorno prima della scadenza del termine e quindi, venuto a conoscenza dell’atto da impugnare avrebbe avuto comunque l’obbligo di attivarsi senza indugio, provvedendo a depositare quantomeno l’istanza nel termine per proporre impugnazione.
Detta istanza, non preceduta dalla notifica del ricorso, è stata invece presentata a termine per la notifica tempestiva dell’impugnazione ampiamente scaduto, in violazione del principio generale che impone di attivarsi con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole per la ripresa di un procedimento non andato a buon fine
Infatti, conclude la Corte, anche ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini è richiesta la tempestività dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.
a cura di Alessandro Gargiulo