È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina, contenuta nell’ordinamento penitenziario, che esclude il condannato all’ergastolo per reati commessi avvalendosi del metodo mafioso, e che non abbia collaborato con la giustizia, dalla fruizione dei permessi premio. Così ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, con l’ordinanza n. 57913/18, depositata il 20 dicembre 2018.
Si attende adesso la decisione della Corte Costituzionale, investita dalla Suprema Corte di Cassazione di una questione di non poco momento. Un ergastolano, condannato al carcere a vita per reati ostativi (associazione mafiosa e omicidio, tra gli altri), proponeva reclamo avverso il decreto di inammissibilità emesso dal magistrato di sorveglianza sulla sua richiesta di ottenere un permesso premio.
Il Tribunale di Sorveglianza rigettava l’impugnazione sostenendo che i reati per i quali l’istante sta scontando la sua pena sono tutti “ostativi”. Appartengono, cioè, a quella lunga lista nera che impedisce – a meno che non vi sia collaborazione con la giustizia – l’accesso al mondo dei benefici penitenziari.
Il ricorso per cassazione persegue due obiettivi: censurare la legittimità del provvedimento impugnato e, in seconda battuta, suscitare un giudizio di costituzionalità sulla normativa di riferimento, più volte giunta all’attenzione della Consulta insieme a quella infinita sequenza di norme che impongono regimi differenziati per coloro che risultano coinvolti in vicende giudiziarie “colorate” di mafia. Tralasciamo gli aspetti legati alla legittimità del provvedimento, e concentriamoci sulla compatibilità costituzionale – niente affatto scontata, visto il tenore dell’ordinanza – della disciplina scrutinata.
Il Tribunale di Sorveglianza, al quale era stata proposto in prima battuta il dubbio di legittimità costituzionale, l’aveva fatta facile: per i condannati per reati ostativi la presunzione assoluta di pericolosità sociale che preclude l’accesso ai benefici penitenziari è superabile: basta soltanto che il detenuto collabori con la giustizia. Questo è il punto di partenza – la pericolosità presunta – dal quale prende le mosse la Suprema Corte per dichiarare non manifestamente infondata la questione di costituzionalità: il richiamo d’obbligo è al tormentato cammino delle norme in tema di misure cautelari concepite per i reati di associazione mafiosa & company.
Nel 2013, infatti, franava per effetto di una decisione della Consulta un importante pezzo del “sistema” cautelare differenziato: l’automatica applicazione della custodia in carcere per gli indagati/imputati di reati commessi con metodo o per finalità mafiose. Quest’ultima presunzione è stata dichiarata incostituzionale nel caso in cui siano acquisiti elementi specifici che dimostrino la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dal carcere. Alla base del ragionamento vi è, tra le numerose argomentazioni, quella secondo cui la commissione di un reato aggravato dal metodo mafioso non può essere equiparata alla perpetrazione di un delitto che presupponga un vincolo di appartenenza ad un sodalizio. Due anni più tardi, e cioè nel 2015, la Consulta riproponeva il proprio ragionamento nella diversa, ma simile, ipotesi del trattamento cautelare del “concorrente esterno”.
Più volte la Corte Costituzionale è intervenuta per ritoccare il corpus normativo dell’ordinamento penintenziario, stigmatizzando come inammissibili le presunzioni assolute impeditive dell’accesso ai benefici. Queste, infatti, impediscono al giudice di valutare in concreto la pericolosità sociale che, come è stato più volte evidenziato, è il parametro principale di giudizio per decidere se concedere o negare una specifica misura premiale. Vero è che la normativa di riferimento contiene un’eccezione in grado di vanificare la presunzione di pericolosità sociale, rappresentata dalla collaborazione con la giustizia.
E’ altrettanto vero, viene però osservato, che la scelta di non collaborare – e cioè di non “ufficializzare” il proprio distacco dal contesto criminale – può essere giustificata sulla scorta di ragioni slegate dal fallimento del percorso rieducativo «tra le quali, a titolo meramente esemplificativo, si possono citare il rischio per l’incolumità propria e dei propri familiari; il rifiuto morale di rendere dichiarazioni di accusa nei confronti di un congiunto o di persone legate da vincoli affettivi; il ripudio di una collaborazione di natura meramente utilitaristica».
A questi dubbi di costituzionalità, connessi al meccanismo operativo della presunzione di pericolosità sociale, si aggiunge quello ulteriore della natura stessa del permesso premio. Esso è un istituto contingente, che non muta lo status libertatis del detenuto e che, anzi, fa parte integrante del percorso rieducativo. Impedire la verifica in concreto della pericolosità sociale sol perché non vi è stata collaborazione, quindi, è una scelta normativa che, oggi, convince sempre di meno.
a cura di Alessandro Gargiulo