Infortunio del dipendente della Pubblica Amministrazione: la giurisdizione dipende dalla natura giuridica dell’azione di responsabilità


hammer-719065_960_720In merito ad una domanda di risarcimento danni per lesione alla propria integrità psicofisica avanzata da un dipendente dei confronti della pubblica amministrazione, la giurisdizione dipende dalla natura giuridica dell’azione di responsabilità (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 33211/2018, depositata il 21.12.2018).http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif

Riguardo ad una domanda di risarcimento danni per lesione alla propria integrità psicofisica avanzata da un dipendente dei confronti della pubblica amministrazione, la giurisdizione dipende dalla natura giuridica dell’azione di responsabilità: se si fa valere la responsabilità contrattuale la giurisdizione sarà del Giudice amministrativo (se la controversia riguarda il periodo antecedente al 30 giugno 1998, ex d.lgs. n. 165/2001); mentre, se si fa valere la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione sarà del Giudice ordinario. Al fine di tale accertamento non sono decisivi in quanto tali i richiami alle norme di cui all’art. 2087 c.c. né di più specifiche norme preposte alla protezione delle condizioni di lavoro. Sarà invece rilevante l’accertamento riguardo all’elemento materiale dell’illecito: se la condotta è idonea a ledere la generalità dei cittadini, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro un mera occasione, la responsabilità dell’amministrazione è extracontrattuale e la giurisdizione è del giudice ordinario; al contrario, la giurisdizione sarà del giudice amministrativo (Fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento danni per la caduta di una porta carraia posta all’ingresso di una caserma).
Tale in sintesi il principio ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33211, depositata il 21 dicembre 2018, che ora andiamo ad analizzare più da vicino.

I FATTI – Un carabiniere citava davanti al Giudice ordinario il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Comune del luogo ed il comandante della caserma all’epoca dei fatti, per chiedere il risarcimento dei danni subiti per essere stato travolto, nell’entrare nella caserma dei Carabinieri dove lavorava, da una porta carraia che aveva appena aperto. Era successo che, non funzionando il congegno elettrico della porta, il carabiniere l’aveva aperta manualmente, e poiché mancava il fermo di arresto, la porta lo aveva travolto, provocando lesioni personali gravi e postumi invalidanti.
Il comandante, costituitosi in giudizio, chiamava in causa l’impresa che si era occupata della manutenzione e le compagnie assicurative.
In primo grado veniva emessa condanna al risarcimento del danno biologico e patrimoniale solo nei confronti del Ministero della Difesa; condanna poi confermata in secondo grado.
In particolare, la Corte d’Appello respingeva l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario qualificando la domanda attorea, al pari del Tribunale, come domanda di risarcimento per responsabilità extracontrattuale: l’attore aveva richiesto i danni subiti al suo diritto assoluto ed all’integrità fisica, mentre non si palesava la volontà di fare valere la responsabilità contrattuale derivante dal rapporto di lavoro; l’idoneità lesiva della condotta avrebbe potuto danneggiare la generalità dei cittadini, dunque non si sarebbe potuta inquadrare nell’ambito del rapporto di lavoro, il quale si presentava come una semplice occasione dell’evento. Anche ritenendola non chiaramente formulata, la domanda (in base al petitum ed alla causa petendi) andava qualificata come una richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (secondo quanto già affermato ad es. dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza Cass. SS. UU. n. 99/2001). Nel merito, condannava il Ministero per responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., non avendo questo dimostrato la presenza dell’evento fortuito che l’avrebbe liberato da responsabilità.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO – L’unico motivo del ricorso in Cassazione attiene alla qualificazione della domanda come di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale nella fattispecie ex art. 2087 c.c. per conseguenza della giurisdizione del giudice amministrativo: secondo il Ministero della Difesa, infatti, la sentenza vìola l’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 (che devolve da ultimo al giudice amministrativo le controversie derivanti dal rapporti di lavoro pubblico) e l’art. 2087 c.c. (che prevede la “Tutela delle condizioni di lavoro”). A sostegno della tesi indica due elementi di fatto, decisivi per la qualificazione della domanda: il fatto che l’area era aperta solo a personale di servizio – dunque la condotta non poteva dirsi lesiva della generalità dei cittadini e andava fatta rientrare nella responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – e il fatto che il danneggiato aveva chiesto ed ottenuto il riconoscimento della dipendenza dell’infortunio da causa di servizio.
La Corte rigetta il ricorso così motivando. 

LA GIURISDIZIONE DIPENDE DALLA NATURA GIURIDICA DELLA DOMANDA – Il principio (ri)affermato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite è che, onde stabilire di quale giudice è la giurisdizione, è necessario procedere all’accertamento della natura giuridica della domanda giudiziale proposta in concreto. Molto semplicemente, perlomeno in teoria: se è fatta valere la responsabilità contrattuale, la giurisdizione è del giudice amministrativo (se la controversia riguarda il periodo antecedente al 30 giugno 1998, ex art. 69, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui «Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000»; se viceversa è fatta valere la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione sarà del giudice ordinario.
La Corte rammenta come è stato anche già affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini del detto accertamento, non sempre rileva la asserita violazione delle norme di cui all’art. 2087 c.c. o di più specifiche norme poste a tutela delle condizioni di lavoro.
Infine, la Corte rileva che il richiamo alle dette norme è in particolare irrilevante se risulta che la condotta lesiva dell’amministrazione può esplicarsi verso tutti i cittadini e non solo verso i dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro solo un’occasione dell’evento dannoso. Contrariamente, ove la condotta sia tale da escludere i soggetti che non hanno un rapporto di lavoro con la p.a., non potrà che trattarsi di responsabilità contrattuale. Sul punto la sentenza richiama numerosi precedenti.
Nel caso concreto, prosegue la Corte, dato il rapporto di custodia sussistente con la cosa la cui caduta ha prodotto il danno, giustamente la responsabilità dell’amministrazione è stata ricondotta alla previsione di cui all’art. 2051 c.c., che sanziona i danni provocati dalle cose in custodia salvo che non si provi il caso fortuito, piuttosto che alle norme che regolano direttamente il rapporto di impiego.
Prosegue la Corte asserendo che la condotta lesiva, cioè l’omessa custodia della porta di accesso alla caserma, era tale da colpire la generalità dei consociati (e qui cita il precedente dato da Cass,. SS. UU. n. 1875/2011). Ai fini della individuazione della giurisdizione è invece irrilevante che il danneggiato si recasse in caserma al momento dell’infortunio, e che l’accesso per quella porta fosse consentito solo ai mezzi autorizzati: la prima circostanza è stata solo l’occasione nella quale si è verificato l’infortunio; mentre, riguardo alla seconda, la sentenza impugnata non contiene riferimenti, così come il ricorso medesimo non fornisce gli elementi relativi alla proposizione della questione nel giudizio di merito e al momento in cui essa sarebbe divenuta pacifica o non contestata della circostanza. Né, prosegue la Corte, può considerarsi quale nozione di comune esperienza ex art. 115, comma 2, c.p.c. (sulla quale il giudice può fondare la propria decisione senza necessità di prove) il fatto che dal cancello non potesse accedere personale estraneo, dal momento che non può escludersi ad es., il passaggio di parenti, fornitori, comuni cittadini etc.
Altrettanto, conclude la Corte, non può riconoscersi rilevanza alla circostanza che il danneggiato abbia chiesto ed ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, dal momento che la sentenza impugnata nulla dice al riguardo e che comunque non si tratterebbe di un elemento idoneo ad incidere sulla determinazione della giurisdizione circa la domanda de qua, non rilevando ai fini della individuazione della natura della stessa, diversi essendo i presupposti normativi necessari ai fini del riconoscimento della causa di servizio rispetto a quelli utili al riconoscimento della responsabilità datoriale (principio già affermato molte volte dalla giurisprudenza, richiamata parzialmente in sentenza).

 a cura di Alessandro Gargiulo

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