L’inosservanza di precise norme antinfortunistiche da parte del lavoratore, ovvero la sua condotta contraria a direttive organizzative ricevute, non esclude la responsabilità del datore qualora l’infortunio sia determinato da assenza o inidoneità di misure di sicurezza.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza n. 57936/18, depositata il 21 dicembre 2018.
L’amministratore unico di una società viene condannato dalla Corte d’Appello per aver cagionato lesioni personali ad una lavoratrice derivanti dal non aver messo a disposizione dei dipendenti delle attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza e non aver reso protetto il luogo di lavoro.
Avverso la decisione della Corte territoriale l’imputato ricorre in Cassazione negando attendibilità alle dichiarazioni della dipendente offesa e sostenendo che l’infortunio sia stato causato da una condotta non prudente della lavoratrice.
Sul primo punto rileva la Corte che, come più volte enunciato, le dichiarazioni rese da persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato e, nel caso in cui questa si sia costituita parte civile, è opportuno riscontrare tali dichiarazioni con altri elementi.
Tuttavia, rilevano i Giudici, la Corte d’Appello ha fornito adeguata motivazione circa l’attendibilità della persona offesa, indicando gli elementi di riscontro emergenti dall’istruttoria.
Relativamente al secondo motivo sollevato dal ricorrente, i Giudici si conformano al principio secondo cui l’inosservanza di precise norme antinfortunistiche da parte del lavoratore, ovvero la sua condotta contraria a precise direttive organizzative ricevute, non esclude la responsabilità del datore qualora l’infortunio sia determinato da assenza o inidoneità di misure di sicurezza.
Alla luce di quanto sopra espresso la Cassazione dichiara infondato il ricorso.
a cura di Alessandro Gargiulo