Attacco d’asma: legittimo impedimento?


inhaler-2520471__340Lo stato di malattia sofferto dal difensore, seppur sia comprovato dalla certificazione medica, non può qualificarsi come causa di legittimo impedimento giustificativo della rimessione in termine, poiché è possibile il rilascio di una procura ad hoc a un collaboratore per la tempestiva costituzione in giudizio. http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gifCosì ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 33151/2018, depositata il 21 dicembre 2018

Aggredita dai cani: è questo l’episodio che porta la danneggiata a evocare in giudizio i proprietari degli animali per sentirli dichiarare responsabili dell’evento dannoso realizzato e condannarli così al risarcimento del danno patrimoniale e non. Domanda che veniva rigettata in primo grado. La danneggiata proponeva dunque appello avverso la decisione del Tribunale. All’udienza del giudizio di secondo grado l’appellato eccepiva l’improcedibilità dell’impugnazione per tardiva costituzione dell’appellante la quale, tuttavia, chiedeva la rimessione in termini per legittimo impedimento. In particolare, l’appellante, per via dell’attacco d’asma sofferto dal difensore giustificato da specifica certificazione medica, si era costituito oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di appello: tardività che portava i Giudici del riesame a dichiarare improcedibile l’appello stesso. La danneggiata propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 153 c.p.c. (Improrogabilità dei termini perentori).

Secondo il costante orientamento di detta Corte, adottato dalla Corte d’Appello, «la parte che non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo in ogni caso, possibile il rilascio di una procura ad hoc per la costituzione». Dunque, la documentazione medica comprovante la patologia sofferta dal difensore non avrebbe giustificato la remissioni in termini poiché gli oneri su di lui gravanti potevano essere adempiuti da un collaboratore. Inoltre, gli Ermellini precisano che l’attacco d’asma non costituiva neppure un’ipotesi di impedimento assoluto; in conclusione la S.C. dichiara inammissibile il ricorso.

a cura di Alessandro Gargiulo

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