ORGANIZZAZIONE SINDACALE: locandina irregolare e responsabilità solidale


gavel-3577254_960_720Laddove non venga individuato l’autore materiale dell’affissione di una locandina contente un messaggio sindacale in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, la prova del rapporto di avvalimento configura la responsabilità solidale dell’organizzazione sindacale.http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif Così ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile-2, con l’ordinanza n. 100/19, depositata il 4 gennaio 2018.

Presso il Comune di Frosinone veniva affissa una locandina relativa allo svolgimento di una futura manifestazione sindacale circa uno sciopero, locandina che indicava in calce la sigla dell’Unione Sindacati di Base. Tale pubblicità portava il Comune a infliggere a detta Unione Sindacale una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 (in tema di regolamentazione delle pubbliche affissioni) e del Regolamento comunale di pubblicità.
Il GdP di Frosinone, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’Unione Sindacati di Base, annullava l’ordinanza ingiunzione in questione. Il Comune proponendo appello, chiedeva il rigetto di predetta opposizione. Il Tribunale accoglieva il gravame precisando che «l’identificazione dell’autore materiale della violazione non costituiva requisito di legittimità dell’ordinanza ingiunzione, essendo sufficiente per configurare la responsabilità solidale dell’Unione Sindacati di Base che la stessa si fosse avvalsa della pubblicità di cui si dice». La Confederazione Unione Sindacale di Base propone ricorso in Cassazione.

La S.C. in via preliminare precisa che in tema di sanzioni amministrative ex art. 24 d.lgs. n. 507/1993 l’affissione di manifesti e messaggi pubblicitari – anche relativi all’attività svolta da un’organizzazione sindacale – privi della «prescritta autorizzazione» comporta «la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell’ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze». Di conseguenza, la S.C. precisa che sono inclusi nell’ambito applicativo della normativa in questione non solo i «soggetti legati alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento […] o di avvalimento» posto che l’attività pubblicitaria sia riconducibile all’iniziativa del beneficiario – committente o autore del messaggio – o che il rapporto tra autore della trasgressione e opponente sia documentato.
Per tali ragioni, nonostante nella fattispecie in esame non fossero state individuate le persone fisiche che avevano proceduto all’affissione illecita della locandina, gli Ermellini rigettano il ricorso poiché l’acquisizione della prova del rapporto di avvalimento – comprovata tramite l’indicazione in calce sulla locandina affissa dell’Unione Sindacale promotrice dello sciopero – «è sufficiente per configurare la responsabilità solidale dell’Unione Sindacati di Base».

a cura di Alessandro Gargiulo

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