Secondo il cosiddetto “modello legale” del ricorso per cassazione, la Suprema Corte, prima di esaminare i motivi, deve poter percepire, attraverso l’esposizione riassuntiva dei fatti di causa, sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio, così da poter procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso.
Sul tema la Corte di Cassazione, sez. II Civile, con ordinanza n. 122/19, depositata il 7 gennaio 2019.
Due comproprietari di una porzione di edificio lamentavano che le proprietarie del piano terra del medesimo edificio avevano edificato una costruzione in appoggio al muro perimetrale in comproprietà degli attori, in assenza del loro consenso e in violazione dell’art. 1102 c.p.c., lamentando inoltre la violazione delle distanze di cui all’art. 907 c.c..
Gli odierni ricorrenti denunciano, dinanzi al Supremo Collegio, la mancata ricostruzione dello svolgimento di primo grado, delle motivazioni della sentenza, delle difese delle parti e delle conclusioni delle parti formulate in appello.Al riguardo, le Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 11308/2014) hanno stabilito che il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto della pronuncia impugnata è inammissibile. E tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, «non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali».
Inoltre, nell’ambito del modello legale del ricorso, il requisito dell’”esposizione sommaria dei fatti della causa”, ex art. 366, n. 3, c.p.c., è posto non nell’interesse della controparte, ma in funzione del sindacato che la Cassazione è chiamata ad esercitare. Questo per far sì che la Corte di Cassazione, secondo il suddetto modello legale del ricorso, prima di esaminare i motivi dello stesso, deve poter percepire sia il rapporto giuridico sostanziale da cui è sorta la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio, e per far ciò ha bisogno di una esposizione riassuntiva dei fatti. Solo così potrà procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso.
E nel caso in esame il ricorso è carente dell’esposizione dei fatti; pertanto va dichiarato inammissibile.
a cura di Alessandro Gargiulo