Le Sezioni Unitesulla validità della notifica al collega di studio ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione


lawyer-3268430_960_720È solo la cancellazione dall’albo a determinare la decadenza del professionista dall’ufficio di procuratore e avvocato e a far quindi cessare lo ius postulandi, il cui venir meno comporta, altresì, la perdita da parte del difensore della legittimazione a compiere e ricevere atti processuali per conto del cliente (Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, sentenza n. 487/2019, depositata il 10.1.2019).http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif

Prosegue la Corte di Cassazione con sentenza n. 487/19, depositata il 10 gennaio sottolineando che in mancanza della stessa non può assumere alcun rilievo la cessazione di fatto dell’attività professionale anche quando ha come conseguenza la rinuncia al mandato.
La notifica a un soggetto rinvenuto presso il domicilio eletto è valida fatto salvo che il destinatario non dimostri la presenza occasionale del soggetto ricevente.

Nel caso in esame il ricorrente, con il ricorso in cassazione notificato tardivamente, ha richiesto la rimessione nei termini in quanto la sentenza sarebbe stata notificata al figlio, anche lui avvocato, del legale nominato e, pertanto, a persona non idonea alla ricezione. Ciò a maggior ragione se si considera che il difensore aveva, di fatto, cessato l’attività e rinunciato al mandato stante l’insorgenza di una grave malattia che aveva reso impossibile la prosecuzione della professione. 

A dire della Corte di Cassazione tale circostanza non consente una rimessione nei termini. Difatti lo ius postulandi, e pertanto anche la capacità di ricevere gli atti, cessa solamente con la cancellazione dall’albo a nulla rilevando la grave malattia anche se comporta, di fatto, la cessazione dell’attività professionale.

In caso di consegna dell’atto presso lo studio del legale domiciliatario a mani di un soggetto ivi rinvenuto, la qualità di addetto alla ricezione si presume in virtù della sola presenza di questi nel luogo in questione restando, pertanto, a carico del soggetto destinatario della notifica l’onere di dimostrare il difetto di legittimazione della persona dimostrando che la presenza di questi era del tutto occasionale o era dovuta a un rapporto di lavoro non collegato all’attività professionale o non era accompagnata da apposita delega.

a cura di Alessandro Gargiulo

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