La determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento deve operare sul reddito netto del coniuge obbligato al versamento poiché la famiglia, in costanza di matrimonio, fa affidamento su di esso.
Così ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 651/19, depositata il 14 gennaio 2019.
Una volta cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra due coniugi, la Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame dell’ex moglie, prendendo visione della documentazione prodotta in giudizio circa le condizioni economiche delle parti in causa, ha riformato la decisione di primo grado. È stato posto a carico dell’ex marito il versamento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie poiché quest’ultimo aveva dichiarato di aver percepito un notevole incremento reddituale nell’anno in considerazione, ossia successivo alla cessazione del matrimonio. Infatti, i Giudici del riesame rilevavano che l’ex moglie aveva subito una diminuzione delle ore lavorative: riduzione stipendiale tale da «renderla priva dei mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».
L’ex marito ricorre in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento, in merito alla disparità contrattuale, sulla base di «circostanze di fatto non vere» e violato il generale onere della prova: secondo il ricorrente spettava all’ex moglie, che non aveva neppure prodotto in giudizio la dichiarazione reddituale annuale, dimostrare di aver subito la rilevante riduzione stipendiale.
Le Sezioni Unite hanno più volte ribadito che il riconoscimento dell’assegno divorzile, avendo una «funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa», richiede «l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante». Oltre alla natura assistenziale, l’assegno divorzile presenta dunque una «natura perequativo-compensativa», discendente dalla declinazione del principio costituzione di solidarietà, e un’ulteriore «funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi», funzione preordinata alla ricostruzione del tenore di vita endocoinugale.
Sulla base di tali premesse, la S.C. adita ricorda che, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato al versamento deve essere operata sul reddito netto e non su quello lordo poiché «in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa».
Nel caso di specie, poiché per la determinazione del reddito dell’ex moglie la Corte d’Appello aveva fatto riferimento al reddito netto, mentre per la valutazione reddituale dell’ex marito si era riferita a quello lordo senza considerare inoltre che l’ex marito versava l’assegno di mantenimento dei due figli, la S.C. ritiene fondate le censure relative alla valutazione del tenore di vita endoconiugale funzionale alla determinazione dell’assegno divorzile.
a cura di Alessandro Gsargiulo