Ancora battaglia aperta tra l’INPS e il figlio, affetto da problemi neurologici e psichiatrici, di un lavoratore in pensione oramai deceduto. Messo in discussione il ‘no’ dell’Istituto alla richiesta finalizzata alla reversibilità. Per i Giudici è necessario un nuovo processo in Appello per valutare le capacità lavorative residue del figlio e la conseguente possibilità per lui di ottenere una fonte di guadagno non simbolica (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 651/2019, depositata il 15.1.2019).
Reversibilità a rischio. In discussione, difatti, la richiesta riguardante la posizione del figlio del pensionato oramai defunto.
Prima di decidere, però, è necessario valutare con attenzione le capacità residue dell’uomo, cioè capire se egli sia in grado di svolgere un’attività lavorativa tale da procurargli una fonte di guadagno non meramente simbolica.
Netta la posizione assunta dall’INPS: va negato «il riconoscimento della reversibilità» al «figlio inabile e convivente col padre pensionato» oramai deceduto. Ciò alla luce della mancanza di un requisito fondamentale, ossia «l’inabilità lavorativa assoluta» dell’uomo – colpito da problemi neurologici e psichiatrici – «al momento del decesso del padre».
Questa visione è ritenuta corretta dai Giudici, che, prima in Tribunale e poi in Corte d’appello, respingono nuovamente la «domanda di pensione di reversibilità».
Per i Magistrati della Cassazione, invece, la vicenda non è ancora da considerare chiusa.
Rimane difatti ancora un fronte aperto: quello relativo alle «residue capacità lavorative» dell’uomo. Su questo punto, in particolare, consulente tecnico e Giudici non hanno compiuto, in secondo grado, «alcuna verifica, in concreto, sulla permanenza o meno di una capacità del soggetto di svolgere un’attività tale da procurargli una fonte di guadagno che non fosse meramente simbolica».
Alla luce di questa lacuna è impossibile, secondo i Giudici del Palazzaccio, ritenere l’uomo «non totalmente inabile al lavoro». Necessario perciò un ulteriore approfondimento in Appello sul suo stato psico-fisico, prima di decidere sulla richiesta della pensione di reversibilità, sempre tenendo presente, concludono i Magistrati, che «l’accertamento del requisito della inabilità deve essere operato secondo un criterio concreto, cioè avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità di svolgere attività idonee e tali da procurare una fonte di guadagno».
a cura di Alessandro Gargiulo