Il Consiglio di Stato ha chiarito che è valida la notificazione del ricorso effettuata a mezzo PEC alla Pubblica Amministrazione utilizzando l’indirizzo risultante dall’elenco presso l’indice PA (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7026/2018, depositata il 12.12.2019).
In un contenzioso tra una società e un Comune, quest’ultimo ha dedotto innanzi al Consiglio di Stato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, effettuata ad un indirizzo PEC estrapolato dall’Indice PA e non ad uno risultante da un elenco ex art. 16-ter, co 1, d.l. n. 179/2012.
Ricordano i Giudici che con l’introduzione dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, le parti devono notificare gli atti presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI PEC ovvero presso il ReGIndE. Tali previsioni sono estese anche al processo amministrativo telematico.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato rileva che la notificazione del ricorso è stata eseguita all’indirizzo PEC presente sulla homepage del sito del Comune ed è andata a buon fine senza essere disconosciuta dall’amministrazione destinataria. Inoltre quest’ultima non ha neppure indicato sulla propria pagina un domicilio telematico alternativo cui notificare il ricorso.
Precisa il Consiglio che, come previsto dall’art. 47 del CAD, l’Indice PA è stato il primo indirizzario PEC di tutte le pubbliche amministrazioni. La legge n. 228 del 2012 ha incluso tale indice tra i pubblici elenchi rendendolo utilizzabile per tutte le notifiche e il d.lgs. n. 179/2016 lo ha inserito nel Codice dell’amministrazione digitale e denominato come Indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di documenti (art. 9, comma 1). Inoltre risulta confluito al suo interno l’elenco di cui all’art. 16, co. 12, d.l. n. 179/2012, in apposita sezione espressamente definita come pubblico elenco, ai fini delle notificazioni.
Alla luce di tali osservazioni, il Consiglio di Stato ha affermato che «la notificazione del ricorso di primo grado, comunque effettuata presso un domicilio telematico PEC contenuto in un elenco pubblico a tutti gli effetti, è da ritenersi evidentemente pienamente valida ed efficace». Dunque «deve ritenersi che l’Indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se, come nel caso in esame, l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia».
Detto ciò, il motivo di gravame è stato respinto dal Consiglio di Stato.
a cura di Alessandro Gargiulo