Straniero con legami familiari: ricongiungimento familiare


In tema di espulsione del cittadino straniero, a seguito della sentenza n. 202/13 della Corte Costituzionale e in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU, l’art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998, si applica anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sent. n. 781/2019, depositata il 15.1.2019).http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif

Tuttavia, in questo caso, i legami familiari dello straniero nel territorio dello Stato devono essere soggettivamente qualificati ed effettivi e il giudice di merito è tenuto a darne conto adeguatamente sulla base di vari elementi, quali l’esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che essi rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione, altri fattori che testimoniano l’effettività di una vita familiare. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 781/19, depositata il 15 gennaio.

Il Giudice di Pace territorialmente competente accoglieva con decreto l’opposizione promossa da un cittadino albanese avverso il provvedimento prefettizio di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 186/1998 per essersi egli trattenuto nel territorio nazionale oltre il termine di scadenza del soggiorno per motivi di turismo. In particolare, il giudice adito affermava che lo straniero soggiornava attualmente con i propri genitori e frequentava una scuola professionale, sicchè l’espulsione avrebbe comportato la sua regolarizzazione.
Avverso tale provvedimento il Ministero dell’Interno proponeva ricorso per Cassazione.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondati tutti i motivi di ricorso proposti dal Ministero dell’Interno poiché il giudice di merito con l’adozione dell’impugnato provvedimento si era limitato a rilevare «l’inserimento sociale e familiare del cittadino straniero e la circostanza che lo stesso vivesse con i propri genitori e frequentasse con profitto una scuola professionale» senza alcuna indagine sull’effettività del legame familiare alla stregua dei parametri delineati dal comma 2-bis dell’art. 13 d.lgs. n. 286/1998, inserito dal d.lgs. n. 5/2007 ed attuativo delle Direttiva CE n. 86/2003. Tale norma prevede che, nell’adottare il provvedimento di espulsione dello straniero si debba tenere conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della natura del soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine. In particolare, il Collegio evidenzia che tale accertamento era previsto sia per lo straniero che avesse esercitato il diritto al ricongiungimento familiare che per quello che fosse qualificabile come familiare ricongiunto ai sensi dell’art. 29 della legge cit.. I giudici proseguono specificando che il caso oggetto del giudizio di legittimità pur non rientrando nella sfera di applicazione del citato articolo 29, tuttavia potrebbe essere correttamente applicato a patto che  – in conformità con la giurisprudenza amministrativa – lo straniero abbia legami familiari in Italia “qualificati ed effettivi”. Tale orientamento giurisprudenziale, condiviso anche dai giudici di legittimità, si fonda sulla circostanza che nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica.

Nel caso di specie, tuttavia, non può trovare applicazione il citato articolo 29 in quanto il giudice di merito si è limitato a rilevare legami familiari sulla scorta di meri criteri suppletivi quali la durata del soggiorno, l’integrazione sociale nel territorio nazionale e legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine che non possono valere a consentire allo straniero la permanenza in Italia in difetto, come nella specie, di una richiesta di esercizio del diritto al ricongiungimento o dello status di familiare ricongiunto.

 a cura di Alessandro Gargiulo

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