La rilevanza che il d.lgs. n. 286/1998 riconosce alla nozione di unità familiare, quale valore costituzionalmente garantito nei confronti degli effetti disgregativi connessi ai provvedimenti in materia di ingresso e permanenza dello straniero nel territorio nazionale, deve essere misurata sulla base delle disposizioni normative, le quali presuppongono che l’interessato sia in possesso di un valido permesso di soggiorno.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 1665/19, depositata il 22 gennaio 2019.
Il GdP di Ferrara rigettava il ricorso proposto da un cittadino del Marocco avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto del luogo, poiché il Giudice escludeva l’applicabilità dell’art .5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 rilevando che lo straniero, pur avendo contratto regolarmente matrimoni con una connazionale soggiornante in Italia, non aveva il permesso di soggiorno valido. Avverso tale decisione, il cittadino straniero propone ricorso per cassazione.
Al riguardo, occorre ricordare che il d.lgs. n. 286/1998 considera la nozione di unità familiare come un valore costituzionalmente tutelato nei confronti degli effetti disgregativi connessi ai provvedimenti in materia di ingresso e permanenza degli stranieri sul territorio italiano e deve essere misurata sulla base della disciplina delle singole disposizioni, le quali presuppongono che l’interessato o i suoi familiari siano in possesso di una valido ed efficace titolo di soggiorno. Pertanto, per lo straniero che esercita il diritto al ricongiungimento familiare, il succitato d.lgs. sottolinea che bisogna tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dell’esistenza di legami con il Paese d’origine e questo vale anche per lo straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese anche se questi non si trova nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare.
Sulla base di tali ragioni, la Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice per nuovo esame.
a cura di Alessandro Gargiulo