Raptus in campo: durante una partita di calcetto, un giocatore, in procinto di battere una punizione, dà una testa all’avversario che ha osato porsi dinanzi alla palla. Inevitabile la condanna penale, sanciscono i giudici, anche perché il fattaccio è avvenuto evidentemente a gioco fermo, come certificato anche dal referto arbitrale (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 3144/19, depositata il 23.1.2019).
Nessun dubbio per i giudici del Tribunale e della Corte d’Appello: l’episodio verificatosi nel 2008, durante una partita di calcetto, vale una condanna per «lesioni personali». Inequivocabile il comportamento tenuto dal calciatore sotto processo: egli, «in procinto di battere una punizione», «colpiva con una testata il giocatore avversario che, appena entrato, si era posto davanti alla palla» e gli causava la rottura del setto nasale.
Decisiva, poi, la constatazione che «l’aggressione era avvenuta a gioco fermo», come certificato dal «referto dell’arbitro».
Stessa linea di pensiero anche per i Giudici della Cassazione, i quali confermano la condanna così come pronunciata in Appello. Evidente la colpevolezza dell’atleta per l’assurda testata data all’avversario.
Impossibile, osservano i magistrati ribattendo alle obiezioni difensive, parlare di “rischio consentito”, logicamente connesso cioè allo svolgimento della partita di calcetto. In questo caso, invece, l’episodio si è verificato a gioco fermo, e irrilevante è l’osservazione fatta dal legale secondo cui «le regole del calcetto prevedono che il gioco non si fermi mai, neppure quando si sia in attesa di battere una punizione, che può essere effettuata senza attendere il fischio arbitrale» e, quindi, la testata incriminata sarebbe stata data «non a gioco fermo ma durante lo svolgersi della prestazione agonistica».
Questa visione è smentita innanzitutto dal «dato documentale rappresentato dal referto arbitrale», in cui si legge che il calciatore «a gioco fermo dava una testata al diretto avversario». E poi, aggiungono i Giudici, l’atleta sotto processo «ha colpito l’avversario con una testata al di fuori di un’ordinaria azione di gioco»: ci si trova di fronte, quindi, a «una dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva».
Per chiudere il cerchio, infine, viene chiarito che la scriminante del cosiddetto ‘rischio consentito’ «non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell’incontro».
a cura di Alessandro Gargiulo