Dipendente pubblico imputato per corruzione assolto: diritto al rimborso delle spese legali?


Il dipendente pubblico può chiedere all’amministrazione il rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in un processo penale solo se il fatto di reato oggetto dell’imputazione non configura una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d’ufficio che determini ipso facto la legittimazione dell’ente di costituirsi parte civile (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 2475/2019, depositata il 29.1.2019).http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif Lo ha ribadito la Corte di legittimità con l’ordinanza n. 2475/19, depositata il 29 gennaio. 

Il vicepresidente della Regione Puglia chiedeva al Tribunale di Bari l’accertamento del diritto al rimborso delle spese di patrocinio legale sostenute nel procedimento penale per corruzione conclusosi con l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Il Tribunale rigettava la domanda in virtù del palese conflitto di interessi per la costituzione della Regione Puglia come parte civile. La Corte d’Appello confermava la decisione sottolineando che l’assoluzione era in realtà fondata su un giudizio dubitativo per insufficienza di prove e che l’imputazione per corruzione per condotta contraria ai doveri d’ufficio non poteva porsi in correlazione con l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali.
Il soccombente ricorre dunque in Cassazione. 

Il Collegio ricorda che l’Amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa di un suo dipendente imputato in un procedimento penale purchè sussista un interesse specifico al riguardo, condizione ravvisabile laddove ci sia l’imputabilità della stessa Amministrazione e dunque una diretta connessione di tale attività con il fine pubblico. Precisamente, «la connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione». È poi indispensabile che ricorra un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere e il compimento dell’atto censurato, ovvero che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai suoi compiti senza compiere quell’atto.
In merito al conflitto di interesse, la Corte ricorda che tale elemento è rilevante indipendentemente dall’esito del giudizio penale e della relativa formula di assoluzione. Ne consegue che il dipendente penale assolto non ha diritto al rimborso delle spese legali qualora il giudice penale abbia evidenziato una grave violazione dei doveri d’ufficio.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

a cura di Alessandro Gargiulo

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