Il reato di stampa clandestina


In tema di divulgazione di stampa clandestina, il giornale o il periodico può essere pubblicato solo se sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Il luogo di diffusione deve coincidere con il luogo di registrazione, altrimenti, in caso contrario, il giornale va considerato «clandestino» (Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 4428/2019, depositata il 20.1.2019).

Il GUP dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’indagato per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici dell’editoria, di falsità ideologica in atto pubblico e di stampa clandestina. In ordine a quest’ultimo reato il Giudice riteneva che fosse possibile rilevare i dati prescritti dalla legge per permettere l’identificazione dello stampato. Di contro per il PM invece il luogo di pubblicazione doveva coincidere con il luogo di diffusione. Contro la sentenza il PM ricorre per cassazione.

Con riferimento a questo reato, la Suprema Corte afferma che il titolo della pubblicazione che risulta dalla registrazione eseguita a norma dell’art. 5 l. n. 47/1948 deve necessariamente coincidere con il titolo commerciale riportato sul giornale; dunque, nel caso in cui questi differiscano, il giornale deve essere considerato clandestino non rilevando affatto che, «con una visura eseguita sul registro si possa stabilire che il titolo “commerciale” sia corrispondente a quello registrato».
Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione del giornale o periodico, gli Ermellini affermano che il giornale stesso può essere pubblicato solo se sia stato registrato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi; «di conseguenza, ove il luogo di diffusione non coincide con quello della registrazione, il giornale va considerato clandestino».
Per tutte queste ragioni, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al GUP del Tribunale per nuovo esame e giudizio.

a cura di Alessandro Gargiulo

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