Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109/2006, sussiste l’illecito disciplinare dell’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato laddove la condotta del giudice sanzionato disciplinarmente sia stata idonea, almeno astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del magistrato destinatario (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 3163/2019, depositata il 1° febbraio 2019).
Un magistrato veniva sanzionato disciplinarmente per gli illeciti di cui artt. 3, lett. a) e 2, lett. e), d.lgs. n. 109/2006. Avverso la decisione, il magistrato ha proposto ricorso per cassazione.
Il Collegio ricorda che la fattispecie in esame, ovvero l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, è oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale (confermato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27434/17) che riconosce la sussistenza dell’illecito disciplinare nel magistrato allorquando la condotta del magistrato interferente sia idonea, almeno astrattamente, a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del magistrato destinatario. L’art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109/2006 configura infatti un illecito di pericolo, non quale fonte di pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, ma quale lesione e messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma. Come precisa la S.C., «l’astratta idoneità a interferire non implica, infatti, l’effettiva deviazione dal percorso decisionale, riannodabile all’interferenza, né che il magistrato soggetto a pressione si sia sentito in concreto condizionato».
In conclusione, sottraendosi da ogni censura la sanzione disciplinare inflitta e rimanendo esclusa la rivalutazione del merito nel giudizio di legittimità, la Cassazione rigetta il ricorso.
a cura di Alessandro Gargiulo