La prescrizione del reato nel patteggiamento


hammer-719068_960_720La prescrizione del reato nel patteggiamento, dato che non può essere dedotta come valido motivo di impugnazione diversamente da quanto previsto per la sentenza di condanna, quando la sentenza è stata emessa dopo che sia maturato il termine di prescrizione non può essere «rilevata d’ufficio in difetto dell’instaurazione di un valido rapporto impugnatorio». http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gifLo ha affermato la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 5210/19, depositata il 1° febbraio 2019

Il GUP applicava la pena concordata dalle parti all’imputato dei reati di cui agli artt. 73 e 81 d.P.R. n. 309/1990, pronunciandosi ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione denunciando la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. in relazione al reato ascrittogli e relativamente al quale era stato maturato il termine di prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza.

È orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il paradigma procedimentale che regola la cognizione del giudice investito dalla richiesta di applicazione della pena concordata tra le parti, dà priorità alla verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p. da compiersi indipendentemente dalla piattaforma negoziale.
In tema di prescrizione, eccepita o meno in sede di accordo delle parti, il Supremo Collegio, con riferimento al caso in esame afferma che il mancato rilievo della prescrizione già maturata non investe la legalità della pena, in quanto essa, determinata sulla base di un accordo «che includa il computo anche della frazione di pena disposta per un reato prescritto tra quelli considerati unitariamente ai fini dell’aumento per la continuazione, è comunque conforme alla volontà delle parti ed alla pena prevista dalla legge penale, poiché il vizio di legge non investe la pena ma un diverso presupposto dell’accordo negoziale ratificato dalla sentenza». A ciò segue che la prescrizione del reato nel patteggiamento, quando la sentenza è stata emessa dopo che sia maturato il termine di prescrizione (non potendo essere dedotta come valido motivo di impugnazione diversamente da quanto previsto per la sentenza di condanna), non può essere «rilevata d’ufficio in difetto dell’instaurazione di un valido rapporto impugnatorio». Da ciò segue l’inammissibilità del ricorso in esame.

a cura di Alessandro Gargiulo

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