Sconfitta definitiva per la oramai ex segretaria di uno studio medico. A inchiodarla la cronologia relativa agli accessi alla rete web: circa 6mila in diciotto mesi, di cui circa 4mila e 500 a Facebook.
Legittimo, dunque, il licenziamento del dipendente che in ufficio utilizza il personal computer di lavoro per dedicarsi a internet. Questa la linea dettata dai Giudici, che hanno respinto tutte le obiezioni proposte da una segretaria di uno studio medico (Corte di Cassazione, sentenza n. 3133/19, sez. Lavoro, depositata il 1° febbraio 2019).
A dare il ‘la’ alla vicenda giudiziaria approdata in Cassazione è stato il controllo effettuato dal titolare di uno studio medico nella zona di Brescia sul computer affidato alla segretaria, finita sotto osservazione per la tendenza a navigare on line e a occuparsi della propria pagina Facebook durante l’orario di lavoro.
L’esito della verifica, effettuata grazie ai dati registrati dal computer nella cosiddetta cronologia registrata dal programma utilizzato per accedere a internet, fa emergere in maniera chiara la ‘necessità’ della lavoratrice ad essere on line. Nello specifico, il titolare dello studio medico si trova di fronte a «circa 6mila accessi nel corso di diciotto mesi, di cui circa 4mila e 500 accessi a Facebook», e alla luce di questi numeri opta per il licenziamento della dipendente.
Scelta legittima, secondo i Giudici, che prima in Tribunale e poi in appello sottolineano «la dimensione del fenomeno» e il fatto che «la gran parte degli accessi, effettuati in orario d’ufficio» ha riguardato «siti internet estranei all’ambito lavorativo».
Inutile si rivela il ricorso proposto dalla dipendente in Cassazione, poiché anche i Giudici del Palazzaccio ritengono legittimo il licenziamento deciso dal titolare dello studio medico.
Innanzitutto, viene considerata significativa la linea difensiva tenuta dalla donna, che, pur contestando il provvedimento adottato dal datore di lavoro, non ha negato di «avere effettuato la gran parte degli accessi ad internet» rivelatisi illegittimi, poiché non collegati a esigenze di lavoro. Allo stesso tempo, viene sottolineato il valore probatorio della ‘cronologia’ reperita sul personal computer utilizzato in ufficio dalla segretaria. E a questo proposito viene ritenuto rilevante il fatto che «gli accessi alla pagina personale su Facebook richiedono una password» e quindi «non potevano nutrirsi dubbi sulla loro riferibilità» alla persona che utilizzava quotidianamente il computer.
A fronte di questo quadro, è corretto il licenziamento deciso dal titolare dello studio medico, poiché il comportamento della lavoratrice è, come già evidenziato dai Giudici d’appello, «in contrasto con l’etica comune e idoneo ad incrinare la fiducia del datore di lavoro».
a cura di Alessandro Gargiulo