In virtù del CCNL di categoria applicabile al caso in esame, la Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento intimato ad un dirigente nonostante la concisa motivazione fornita all’atto di recesso.
Sul tema la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3147/19, depositata il 1° febbraio 2019.
La Corte d’Appello di Milano dichiarava legittimo il licenziamento intimato ad un dirigente ritenendo sufficiente la pur concisa motivazione relativa ad una riorganizzazione dello stabilimento. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il dirigente.
Dalla ricostruzione della vicenda era emerso che il ricorrente aveva ricevuto una lettera di licenziamento in cui la società motivava la decisione, seppur in forma stringata, in virtù di una precisa ragione organizzativa confermata poi durante l’istruttoria con le testimoniante raccolte. Sul punto, resta fermo che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi è riservata al giudice di primo e secondo grado.
Passando al merito della questione, in virtù delle disposizioni del CCNL applicabile al caso di specie, l’azienda è tenuta a specificare la motivazione della decisione di risolvere il rapporto. Il dirigente, ove ritenga ingiustificato il recesso, può ricorrere al collegio arbitrale, dove, nel contraddittorio tra le parti, il datore di lavoro può esplicitare o integrare la motivazione del licenziamento. Analoga facoltà deve dunque essere riconosciuta alla parte datoriale nel caso in cui il dirigente abbia scelto, in conformità all’alternatività della tutela, di adire direttamente il giudice ordinario.
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
a cura di Alessandro Gargiulo