Credito dell’avvocato e prova testimoniale


auction-2891804_960_720La mancata ammissione della prova testimoniale o di un’altra prova può essere denunciata per cassazione solo nell’ipotesi in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 4702/2019, depositata il 18.2.2019). http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif

Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda proposta dal ricorrente e rideterminava il compenso dovuto all’avvocato per l’attività professionale da questa prestata in relazione ad un giudizio riguardante l’impugnazione di una donazione. Secondo il Giudice il cliente aveva già versato all’avvocato l’importo dovuto, quindi obbligava questi a restituire le somme percepite in eccedenza. L’avvocato ricorre in Cassazione denunciando che il giudice d’appello aveva ritenuto ammissibile per la decisione un documento prodotto per la prima volta in quel giudizio e per aver ritenuto non provato il credito vantato dall’avvocato stesso.

Per la Suprema Corte tale motivo di ricorso è infondato, poiché la Corte territoriale ha fondato la sua decisione di rigetto della pretesa della ricorrente sulla quietanza rilasciata dalla segretaria all’avvocato in cui risultava un’annotazione con cui si prevedeva il versamento a saldo della somma richiesta dal difensore. Ma sul punto, la ricorrente lamenta la mancata ammissione in giudizio della prova testimoniale in suo favore. Come la Suprema Corte ha già più volte affermato, la mancata ammissione della prova testimoniale o di un’altra prova può essere denunciata per cassazione solo nell’ipotesi in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un decisivo punto della controversia. Ma siccome nel caso in esame la prova testimoniale risulta in contrasto con il contenuto della quietanza, non si tratta di un semplice chiarimento, ma di una vera integrazione del contenuto del documento, che ne modifica l’efficacia.
Per queste ragioni, il Supremo Collegio rigetta il ricorso.

 a cura di Alessandro Gargiulo

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