L’ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA NELLA CONVIVENZA MORE UXORIO


In regime di convivenza more uxorio, grazie al rilevante contributo economico della compagna, un immobile intestato all’altro convivente viene ristrutturato. Nonostante l’esborso di lei sia avvenuto durante la convivenza, i Giudici riconoscono l’ingiusto arricchimento a favore del compagno (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 4659/2019, depositata il 15.2.2019).

Una donna si rivolge al Tribunale chiedendo di condannare ai sensi dell’art. 2041 c.c. (Azione generale di arricchimento) l’ex convivente more uxorio a corrisponderle la metà del valore di un immobile intestato al convenuto stesso e costruito «col rivelante contributo economico dell’attrice». Domanda accolta sia dal Tribunale che dai Giudici del riesame successivamente aditi. Di conseguenza, l’ex convivente ricorre in Cassazione deducendo che l’art. 2041 c.c. non sarebbe applicabile in ambito di convivenza more uxorio; ebbene, secondo il ricorrente «gli esborsi effettuati in corso di convivenza» dovrebbero ricondursi «all’adempimento dei doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c.».

Gli Ermellini ribadiscono che «l’ingiustizia dell’arricchimento» è configurabile anche da parte di un «convivente more uxorio nei riguardi dell’altro» in presenza di «prestazioni che siano a vantaggio del primo», estranee dal «mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza» e «travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza». Inoltre, la medesima Corte precisa che il contenuto di suddette prestazioni deve essere «parametrato» in base alle «condizioni sociali e patrimoniali di componenti della famiglia di fatto».
In conclusione, ricordando che «il difetto di giusta causa» di cui all’art. 2041 c.c. deve essere inteso nei termini di «carenza di una ragione che consenta» all’arricchito di trattenere quanto ricevuto, la S.C. rigetta il ricorso.

a cura di Alessandro Gargiulo

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