Deve intendersi contratto di subappalto, soggetto ai limiti qualitativi ed alle regole procedurali fissate dall’art. 118 d.lgs. n. 163/2006, ogni subcontratto che, indipendentemente dal relativo importo, ripeta la causa del contratto principale (Tribunale di Bergamo, sez. IV Civile, sent. 4.12.2018).
Una s.r.l. propone opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale a titolo di corrispettivo insolute di alcune fatture emesse in esecuzione di un contratto di subappalto relativo alla fornitura e posa di serramenti. L’opponente deduce la nullità del contratto di subappalto per violazione dell’art. 118 d.lgs. n. 163/2006, nonché l’inadempimento dell’opposta in ragione dei vizi emersi in epoca successiva al riconoscimento di debito. Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa viene trattenuta per la decisione.
In relazione alla dedotta nullità del contratto di subappalto, il Tribunale ricorda che la materia degli appalti pubblici (nella quale si inserisce anche la vicenda) è regolata dal d.lgs. n. 163/2006 il cui art. 118, comma 11, ratione temporis applicabile al contratto di causa, prevedeva che «ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare».
Precisa dunque la sentenza che «è sempre soggetto ai limiti qualitativi ed alle regole procedurali fissate dall’art. 118 d.lgs. n. 163/2006 il contratto di subappalto vero e proprio, per tale dovendosi intendere ogni subcontratto che, indipendentemente dal relativo importo, ripeta la causa del contratto principale».
Ciò posto, il legislatore ha assimilato al contratto di subappalto altre figure contrattuali a condizione che «1) l’importo della fornitura in opera è singolarmente d’importo superiore al 2% dell’importo del contratto o comunque d’importo superiore ad Euro 100.000,00; 2) l’incidenza del costo della manodopera e del personale, per attività ovunque espletate, è superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare». L’art. 170 del Regolamento di esecuzione ed attuazione citato decreto legislativo specifica poi che «le attività ovunque espletate ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del codice, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto».
Nel caso di specie, posto che ricorre la prima condizione, ma non la seconda, il contratto di fornitura e posa in opera è, infatti, assimilabile al contratto di subappalto solo in caso di ricorrenza cumulativa di entrambe le condizioni legislativamente previste.
In conclusione, il Tribunale ritiene infondata la censura.
In relazione al dedotto inadempimento ex art. 1460 c.c., il Tribunale osserva che le istanze istruttorie dell’opponente sono state rigettate con precedente ordinanza e non sono state reiterate al momento della precisazione delle conclusioni; per l’effetto devono intendersi rinunciate, avendo la parte l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni.
In conclusione, regolando le spese di lite in virtù dell’ordinario principio della soccombenza, escluse le spese «imponibili per “fotocopie documenti di ctp” trattandosi di spese superflue ex art. 92 c.p.c. nell’ambito del processo civile telematico», il Tribunale rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo dichiarandone l’esecutività.
a cura di Alessandro Gargiulo