MUTUO O APERTURA DI CREDITO?


00Con sentenza n. 115/19 del 15 gennaio, il Tribunale di Firenze, chiamato a risolvere una controversia fra banca e correntisti, si interroga sulla validità di un contratto di apertura di credito riqualificandolo, sulla base delle pattuizioni intercorse fra le parti ed ai fini dell’applicazione della legge n. 108/1996, come rapporto di mutuo (Tribunale di Firenze, sez. III Civile, sent. n. 115/2019, depositata il 15.1.2019).http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif

Il Tribunale di Firenze emetteva a favore di una banca un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il saldo derivante da un contratto di apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca. Proponevano opposizione i correntisti avverso il predetto decreto ingiuntivo sostenendo come i denari rinvenienti dal predetto conto corrente mai fossero usciti dalla disponibilità dell’istituto di credito. Ciò, in quanto tali somme erano state immediatamente utilizzate per sanare esposizioni di una società di cui i correntisti erano soci.
Veniva quindi eccepita la nullità del contratto di apertura credito: (i) per simulazione assoluta non essendoci mai stato passaggio di denaro, rimasto sempre nelle casse della banca; (ii) per violazione dell’art. 1344 c.c.; (iii) per assoluta carenza di causa in concreto.
Alla luce dell’eccepita nullità del contratto di apertura credito e di quello collegato di conto corrente, ad avviso degli opponenti, anche l’iscrizione ipotecaria si manifestava illegittima dovendosi procedere, ex art. 117 TUB, al ricalcolo delle somme dovute, epurate dagli addebiti a titolo di interessi anatocistici e usurari, nonché dagli ulteriori oneri applicati, ivi inclusa la CMS.
Gli opponenti chiedevano quindi: (A) di accertare la nullità del contratto di apertura credito e di conto corrente per assenza di causa; (B) in ipotesi, di riqualificare il rapporto come contratto di mutuo con accertamento della minor somma dovuta alla banca, in virtù dell’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c..
Si costituiva la banca contestando la ricostruzione degli opponenti, chiedendo la reiezione dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prove documentali e svolgimento di CTU contabile.

Il Tribunale di Firenze respinge, in primo luogo, la doglianza relativa all’assenza di causa in concreto dell’apertura di credito. Questa, ad avviso del Tribunale, è stata concessa dalla banca agli opponenti i quali hanno liberamente utilizzato il denaro per soddisfare il debito della società. Ragione per cui è ritenuta effettivamente apprezzabile la funzione economico sociale dei contratti di apertura credito e di conto corrente stipulati. Viene poi respinta anche l’eccezione di simulazione assoluta del contratto di apertura credito, ben potendosi il denaro trasferire, secondo il Tribunale, attraverso i movimenti contabili interni alla stessa banca una volta messo a disposizione del beneficiario.

Ciò posto e passando all’eccepita usurarietà del contratto di apertura di credito, ritiene il Tribunale di poter inquadrare detto nella categoria dei contratti di mutuo a tasso fisso. Ciò sulla base dei seguenti indici: (I) il contratto di apertura di credito veniva subordinato al perfezionamento dell’iscrizione ipotecaria; (II) la banca erogava immediatamente l’intero capitale mutuato, pari alla massima apertura di credito concordata, a seguito del consolidamento dell’ipoteca; (III) l’affidamento concesso veniva pattuito in modo da esser ridotto a precise scadenze temporali semestrali specificamente indicate, come se si trattasse del pagamento di una rata di mutuo. Essendo riqualificato il rapporto di apertura di credito come mutuo, la CMS – precisa il Tribunale – non è dovuta.

Sul tema cfr. Cass. n. 7321 del 13 aprile 2016 ove statuito che il mutuo destinato all’estinzione di debiti pregressi, senza creazione di nuova liquidità, per quanto inefficace nei confronti della massa, è da considerare comunque sorretto dalla volontà dei contraenti costituendo dunque un atto voluto e non simulato.
Per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, n. 183 del 9 gennaio 2018, ove osservato che un mutuo contratto per pagarne un altro, ovvero un mutuo di consolidamento, non è vietato da alcuna norma ed ha una valida causa, ossia consentire al mutuatario di ricontrattare la propria esposizione debitoria ottenendo nuovi termini di pagamento. In materia, cfr. Trib. Viterbo, n. 387 del 7 marzo 2018, in De Jure; Trib. Roma, n. 13664 del 3 luglio 2018, inedita, ove dichiarata la validità di un accordo fra banca mutuante e mutuatario volto ad operare una diversa destinazione di una parte delle somme mutuate. Adde, App. Roma, 26 novembre 2018, n. 7477, in De Jure, secondo cui non è nullo un contratto di mutuo agrario quando la somma erogata è stata utilizzata per il ripianamento di preesistenti passività.

a cura di Alessandro Gargiulo

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