Nel caso di specie, a fronte dell’appello della parte civile, i Giudici del riesame, rivalutando le dichiarazioni rese in primo grado dallo stesso appellante, condannano l’imputato al risarcimento dei danni. Tuttavia, secondo gli Ermellini il giudizio d’appello è da rifare: la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in secondo grado è «essenziale» poiché comporta una valutazione «differente» della prova dichiarativa (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sent. n. 7326/2019, depositata il 18.2.2019).
L’imputato, grazie alla pronuncia del Tribunale di Taranto, veniva assolto dai reati di minaccia e lesioni personali a danno della parte civile. Statuizione non del tutto condivisa dalla Corte d’Appello che, adita successivamente dalla parte civile, senza rinnovare l’istruttoria dibattimentale, valutava diversamente le dichiarazioni rese dalla stessa in primo grado e condannava l’imputato al risarcimento del danno. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 6, par. 3, CEDU (in tema di equo processo) circa la necessità di riesaminare i dichiaranti in caso di appello della parte civile e del PM avverso la sentenza assolutoria e l’art. 603 c.p.p. (Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale).
La S.C. ribadisce che il giudice di secondo grado che, ai soli fini civili, si pronunci in riforma della sentenza assolutoria di primo grado sulla base «di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche d’ufficio».
Sul punto, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, sottolineano ulteriormente gli Ermellini, è «assolutamente necessaria» ex art. 603, comma 3, c.p.p. poiché trattasi, nella specie, di un «ribaltamento» avvenuto a fronte di un’impugnazione che contesta la valenza delle dichiarazioni rese nel giudizio precedente che comporta, dunque, una «valutazione differente della prova dichiarativa».
Nel caso di specie, l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza assolutoria invocava una diversa valutazione delle prove dichiarative rese in primo grado, deduzione che, venendo condivisa dai Giudici del riesame, ha comportato un «ribaltamento», in senso peggiorativo dell’imputato. Questo, secondo la S.C., avrebbe causato l’illogicità della decisione di secondo grado poiché tale pronuncia non è stata preceduta dalla nuova «essenziale» audizione della parte offesa, rinnovazione obbligatoria ex art. 603 c.p.p.. Per tali ragioni la Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata per i soli effetti civili e rinvia la causa al giudice civile competente.
a cura di Alessandro Gargiulo