Gli Ermellini precisano che, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. come risultante dalle modifiche recate dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite, oltre che «nel caso della soccombenza reciproca», può essere disposta solo in altre specifiche ipotesi, tra cui quelle «di assoluta novità della questione trattata» (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 4696/2019, depositata il 18.2.2019).
Il Tribunale di Lecce accoglie il gravame avanzato dall’istante avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale, dunque, oltre ad ammettere il ricorrente al beneficio suddetto, compensa le spese di lite in ragione «della natura della questione e della mancata costituzione della parte resistente».
Di conseguenza l’istante chiede la pronuncia dei Giudici di legittimità per quanto riguarda la regolazione delle spese processuali. In particolare il ricorrente lamenta che, mancando nella specie sia il requisito «dell’assoluta novità della questione trattata» che quello del «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», il Tribunale avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, violando così quanto disposto dagli artt. 702-bis e 92 c.p.c..
La Corte di Cassazione ricorda in primo luogo che ai sensi dell’art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese è disposta sia «nel caso della soccombenza reciproca» che «nell’ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Inoltre, la medesima Corte aggiunge che per effetto della sentenza n. 77/18 della Corte Costituzionale, tale compensazione è disposta anche per quelle ipotesi «di sopravvenienza relative a questioni dirimenti» e per quelle di assoluta incertezza che presentino le caratteristiche delle ipotesi previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c..
Di conseguenza, la S.C. accoglie il ricorso e rinvia la causa al Tribunale di Lecce affinché dia applicazione al seguente principio: «ai sensi dell’art. 92 c.p.c., alla luce delle modifiche apportate dal d.l. n. 132/2014 e della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.».
a cura di Alessandro Gargiulo