Il credito del professionista: è privilegiato solo se è a titolo individuale


hammer-719068_960_720L’art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. va riconosciuto allorquando il professionista dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione da lui svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, anche se formalmente richiesto dall’associazione (Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 5248/2019, depositata il 21.2.2019).http://www.dirittoegiustizia.it/images/spacer.gif

Con la pronuncia del 21 febbraio 2019, n. 5248, il S.C. conferma il consolidato orientamento per il quale il privilegio ex art. 2751-i, n. 2, c.c. deve essere riconosciuto al solo professionista che svolge la propria attività individualmente e non in caso di attività svolta, considerando le fasi di espletamento dell’incarico, da uno studio associato o da una associazione.

La vicenda decisa dalla Cassazione ha origine dall’opposizione, promossa da un professionista, avverso un decreto di ammissione al passivo fallimentare che però non riconosce il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., ritenendo che l’attività sia stata sostanzialmente svolta non dal professionista ma dallo studio nel quale opera. Il S.C. conferma il decreto rilevando la mancanza di prova in ordine allo svolgimento, a titolo individuale, dell’incarico assunto ed effettivamente portato a termine.

Secondo l’interpretazione pressoché unanime della giurisprudenza, il credito, che costituisce in via prevalente la remunerazione di una prestazione lavorativa resa personalmente da un professionista, è tutelato dall’art. 2751-bis c.c., qualora l’istante dimostri che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista.

Il privilegio in questione sussiste, peraltro, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia inteso organizzare il proprio lavoro in forma associativa e che il privilegio del credito sia fatto valere dallo studio associato, eventuale cessionario del credito stesso. Va escluso, infatti, che il credito privilegiato nascente dal rapporto negoziale che si instaura fra il cliente ed il singolo professionista degradi a chirografo nel caso in cui sia oggetto di cessione all’associazione cui il professionista appartiene: al contrario, è questa la sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio.

Diversa la situazione, invece, qualora l’attività sia non direttamente o in prevalenza riconducibile al professionista. La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato – infatti – fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., salvo che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione professionale.

Il privilegio ex 2751-bis, n. 2, c.c., è però limitato ai compensi dovute per le prestazioni degli ultimi due anni. In particolare, il biennio in esame decorre dal momento in cui l’incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato.

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore in questione trova applicazione anche nel caso in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale, costituita con altri professionisti per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, a condizione che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professionista ed il cliente, soltanto in tal caso potendosi ritenere che il credito abbia per oggetto prevalente la remunerazione di un’attività lavorativa, ancorché comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento. Nel caso di specie il S.C. ha rilevato che, correttamente, il Tribunale aveva valuto come non svolta individualmente l’attività da retribuire, mancando la prova di un incarico individuale: circostanza desumibile dall’incarico rilasciato congiuntamente anche ad altro professionista e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti.

Spetta infatti al professionista, in applicazione del principio di cui all’art. 2697 c.c., provare che il credito si riferisca alla prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso professionista. Ciò che occorre accertare ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 2, c.c., non è se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l’incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all’entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d’opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorchè necessariamente (ossia a prescindere dal fatto che lo studio sia nella titolarità di un singolo o di più professionisti) comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perchè ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un’attività che è essenzialmente imprenditoriale.
Ne consegue che è necessaria una rigorosa indagine sul concreto espletamento della prestazione professionale, tenendosi anche conto della dimensione dell’associazione professionale, ed il riconoscimento del privilegio in oggetto limitatamente al credito o alla parte di esso per il quale sia stata data dalla parte la prova rigorosa in oggetto.

 a cura di Alessandro Gargiulo

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