Quando distinti crediti maturati da un soggetto sono iscrivibili nello stesso ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso solo se risulti in capo al creditore un interesse valutabile oggettivamente alla tutela processuale frazionata (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 6296/2019, depositata il 4.3.2019).
Il Tribunale, adito in secondo grado, accoglieva l’eccezione proposta da una compagnia di assicurazioni e dichiarava l’improponibilità della domanda avanzata da un professionista per il frazionamento del credito preteso con riferimento all’attività di prestazione d’opera svolta, poiché rilevava la sussistenza dell’abuso del processo per frazionamento della pretesa creditoria in più procedimenti dal contenuto identico, anche in presenza di un unico rapporto professionale.
Il professionista, avverso la sentenza di secondo grado, ricorre per cassazione.
Interviene la Suprema Corte ribadendo un indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando distinti crediti maturati da un soggetto non possono scriversi nello stesso ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso solo se risulti in capo al creditore un interesse valutabile oggettivamente alla tutela processuale frazionata. Nel caso in esame risulta che l’unico rapporto di collaborazione professionale si sia protratto con la compagnia assicuratrice per molti anni ed inoltre non risulta esserci un apprezzabile interesse del ricorrente alla proposizione di distinte azioni giudiziali.
Per tali ragioni, il Collegio rigetta il ricorso.
a cura di Alessandro Gargiulo