Deve ritenersi legittimamente eseguita la notificazione a mezzo PEC presso il difensore domiciliatario anche senza l’invio di più copie quanti sono i destinatari dell’atto notificato, qualora questo venga consegnato al difensore sia in proprio sia in qualità di domiciliatario dell’interessato. In tal senso, la Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 8887/19, depositata il 1° marzo 2019.
La Corte d’Appello di Trento condannava l’imputato alla pena di giustizia per il reato di truffa e ricettazione, riconosciuti in continuazione. L’imputato ricorre in cassazione deducendo la nullità assoluta della sentenza per omessa notifica al difensore della data di rinvio dell’udienza di appello a seguito della richiesta correlata per legittimo impedimento.
In particolare il ricorrente sostiene che il rinvio veniva comunicato tramite PEC presso il difensore domiciliatario, mentre non veniva trasmessa nessuna comunicazione per lo stesso difensore, configurandosi così un’ipotesi di nullità assoluta e insanabile.
Dunque, la questione da risolvere è quella di stabilire se, in caso di comunicazione a mezzo PEC di avvisi destinati sia all’imputato che al difensore domiciliatario, sia necessario che la cancelleria provveda ad un doppio invio del medesimo avviso, allo stesso indirizzo, distinguendo quello destinato al difensore per se stesso rispetto a quello destinato al difensore quale domiciliatario dell’imputato.
A tal proposito, come già più volte affermato dalla Suprema Corte, quando la comunicazione o notificazione sia eseguita a mezzo PEC non si può non tener conto delle caratteristiche proprie di tale mezzo di trasmissione, come ad esempio il fatto che esso mette nella definitiva disponibilità del destinatario la copia informatica dell’atto notificato, che può prenderne visione in ogni momento. È, quindi, irrilevante la necessità di procedere alla consegna al soggetto che riceve la notifica di tante copie quanti sono i destinatari dell’atto, poiché è lo stesso sistema tecnologico che consente al destinatario di riprodurre il numero necessario di copie, di cui ha bisogno.
Per tali ragioni, dato che il biglietto di cancelleria inviato a mezzo PEC ha confermato la riferibilità della comunicazione dell’avviso sia al difensore in quanto tale sia in quanto domiciliatario dell’imputato, il motivo di ricorso è infondato.
a cura di Alessandro Gargiulo