Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento (emessa a titolo di contributi previdenziali non versati) della quale, a causa della invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover attendere la notifica di un atto successivo (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 6166/19, depositata il 1° marzo 2019).
La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, rigettava l’opposizione proposta da un lavoratore avverso l’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia sud s.p.a. relativo a cartella di pagamento emessa a titolo di contributi previdenziali non versati. Per la Corte territoriale l’opponente non aveva eccepito nullità della notifica ma si era limitato a eccepire l’intervenuta prescrizione del credito maturata prima della notifica stessa. Per la cassazione della sentenza il lavoratore propone ricorso sostenendo che l’opposizione non prevede alcun termine di decadenza e che l’impugnazione può considerarsi ammissibile anche nei confronti dell’estratto a ruolo.
La Suprema Corte ribadisce che con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile, poiché tale estratto non è altro che la riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa.
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa della invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione senza dover attendere la notifica di un atto successivo. Ebbene, nel caso in esame risulta che la cartella era stata ritualmente notificata e correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che mediante l’opposizione all’estratto di ruolo non potesse contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, che avrebbe dovuto esser fatta valere mediante tempestiva impugnazione della stessa. Gli ermellini, per tali ragioni, dichiarano il ricorso inammissibile.
a cura di Alessandro Gargiulo