I Giudici costituzionali hanno affermato che le piccole realtà comunali possono sottrarsi alla disposizione che impone loro la gestione in forma associata dei principali servizi, laddove dimostrino che con ciò non si realizza un risparmio di spesa o una migliore erogazione del servizio. Incostituzionale una disposizione che non preveda tale possibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 33/2019, depositata il 4.3.2019).
L’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale, con il Comunicato del 4 marzo 2019, ha riportato quanto deciso dai Giudici costituzionali con la sentenza n. 33/2019. Tale pronuncia ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione che impone ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali (trasporto, polizia municipale..ecc), senza consentire agli stessi di dimostrare che con quella forma non possono realizzarsi né risparmi economici né miglioramenti nell’erogazione dei servizi pubblici. Oggetto della pronuncia è stato l’art. 14, comma 28, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, in riferimento al quale la Corte ha rilevato che l’obbligo imposto ai Comuni è eccessivamente rigido perché dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui non esistano Comuni confinanti parimenti obbligati, solo un Comune confinante ha l’obbligo ma la soglia demografica verrebbe raggiunta coinvolgendo Comuni non in prossimità, la collocazione geografica dei Comuni compromette le finalità normative.
La sentenza si focalizza anche sulla circostanza che, rispetto al disegno costituzionale, l’organizzazione dell’autonomia dei comuni italiani è da sempre relegata a “mero effetto riflesso di altri obiettivi”.
La cooperazione di tra istituzioni dovrebbe assicurare una equilibrata e stabile definizione delle funzioni che sono ascrivibili all’autonomia locale.
A tal fine la pronuncia ricorda che in altri Paesi si è ovviato al «problema della polverizzazione dei Comuni, spesso attuando la differenziazione sul piano non solo organizzativo ma anche funzionale».
Infine, i Giudici Costituzionali hanno sancito l’illegittimità delle norme della legge regionale campana relative alla individuazione della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, poiché approvate senza la concertazione con i Comuni interessati.
a cura di Alessandro Gargiulo